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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41526/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dalla Nigeria dopo che la madre, indebitatasi per acquistare terreni, non era riuscita a saldare il debito: i creditori l'avrebbero uccisa e lo avrebbero ferito. Trasferitosi poi in Libia, riferiva di aver subito vessazioni e restrizioni della libertà personale. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di protezione principale ritenendo non credibile il racconto e aveva escluso sia l'esistenza in Nigeria di una situazione di conflitto armato generalizzato idonea a impedire il rimpatrio, sia i presupposti per la protezione umanitaria. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 3 del d.lgs. 251/2007, contestando il giudizio di inattendibilità e lamentando che il Tribunale non avesse confrontato la vicenda personale con il contesto nigeriano. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 5 del d.l. 286/1998, sostenendo che il diniego della protezione umanitaria fosse stato ricavato automaticamente dal rigetto della protezione principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudizio di credibilità del richiedente è correttamente svolto se il giudice applica i criteri legali previsti dall'art. 3 del d.lgs. 251/2007, valorizzando coerenza intrinseca, specificità del racconto e circostanze personali, senza che ogni vicenda debba necessariamente essere raffrontata al contesto generale del Paese quando si tratti di un episodio singolare non collegato a quel contesto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il Tribunale non aveva negato la protezione umanitaria per il solo fatto del rigetto della protezione principale, ma aveva escluso sia una violazione di diritti fondamentali tale da impedire il rimpatrio, sia un inserimento sociale in Italia sufficientemente completo o rilevante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007

    La credibilità delle dichiarazioni del richiedente non dipende dalla mera mancanza di riscontri oggettivi, ma va valutata secondo i criteri legali del comma 5, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di cui al comma 3; se tali criteri sono rispettati, la valutazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 5 l. n. 286 del 1998

    La protezione umanitaria non può essere negata o concessa sulla base di automatismi derivanti dal solo esito della protezione principale, dovendo essere verificati autonomamente i presupposti di vulnerabilità e di integrazione nel territorio italiano.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale deve seguire una procedimentalizzazione legale: non basta l'assenza di prove documentali, ma occorre un esame della coerenza interna del racconto, della sua specificità e delle circostanze personali, senza attribuire rilievo decisivo a mere contraddizioni su aspetti secondari.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confrontare ogni narrazione individuale con la situazione generale del Paese di origine quando il fatto allegato è singolare e non dipende dal contesto sociale, economico o politico nazionale, dal quale non emergano elementi utili di verosimiglianza.
  • La protezione umanitaria richiede una verifica autonoma dei presupposti propri della vulnerabilità e dell'inserimento in Italia; non può essere negata o riconosciuta per mera derivazione automatica dall'esito della domanda di protezione maggiore.
  • In cassazione è censurabile solo la violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità, mentre l'apprezzamento di fatto compiuto secondo tali criteri resta riservato al giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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