Cassazione Penale, Ordinanza n. 19226/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. Il primo motivo riguardava il diniego del legittimo impedimento a comparire e il conseguente mancato rinvio dell'udienza: la difesa lamentava il rigetto dell'istanza. Il secondo motivo contestava la ritenuta responsabilità dell'imputato per concorso, sostenendo in sostanza che la ricostruzione fattuale fosse errata e che gli assegni non fossero nella disponibilità comune dei correi ma esclusiva e precedente di un diverso soggetto. La Corte rileva però che il primo motivo non si confronta con la ragione autonoma e decisiva del rigetto, cioè la mancata tempestività della prospettazione dell'impedimento; il secondo motivo è ritenuto meramente fattuale e valutativo, volto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, senza specifica dimostrazione di manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifico il primo motivo, perché non censurava la ratio decidendi della sentenza di appello sulla tardività della deduzione del legittimo impedimento. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibilmente diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il sindacato di legittimità sulla motivazione richiede un vizio di manifesta illogicità, che deve essere specificamente dedotto; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando non si confronta con una autonoma ratio decidendi posta a base della decisione impugnata e si limita a censurare profili diversi o secondari.
- La deduzione del legittimo impedimento deve essere tempestiva; se il giudice di merito fonda il rigetto anche su tale tardività, il ricorso deve contestare specificamente questa ragione, altrimenti è inammissibile per aspecificità.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o delle circostanze di fatto, salvo che sia dedotto e dimostrato un vizio di motivazione nei limiti della manifesta illogicità.
- La mera prospettazione di una diversa lettura dei fatti non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica.
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