Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16578/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale. Il primo motivo riguardava la dedotta illegittimità/erroneità della gestione della perizia, ma la Corte ha ritenuto che la perizia sia un mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice. Il secondo motivo è stato considerato generico; in ogni caso la Corte ha ribadito che, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non occorre che la condotta distrattiva sia la causa del fallimento, essendo sufficiente che l'atto di depauperamento sia idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento dei creditori. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti privi di specificità estrinseca perché meramente ripetitivi delle doglianze già proposte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. La memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente non ha introdotto elementi idonei a superare il vaglio di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza del primo motivo e la genericità o non specificità degli altri motivi, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva già confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale limitandosi a rideterminare il trattamento sanzionatorio, è rimasta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La decisione presuppone la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; per la bancarotta distrattiva è sufficiente un atto di depauperamento idoneo a porre in pericolo il soddisfacimento dei creditori, non essendo necessario che esso abbia causato il fallimento.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione può essere ritenuta adeguata quando dia conto in modo coerente delle ragioni della decisione, anche quanto alla valutazione di una perizia e al diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi generici o meramente reiterativi delle censure già dedotte in appello.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando non supera il vaglio di ammissibilità per genericità, mancanza di specificità o manifesta infondatezza dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti, che si confrontino puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
  • La perizia è un mezzo di prova neutro, non nella disponibilità delle parti, la cui ammissione e valutazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la scelta sia sorretta da motivazione coerente e non illogica.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario che la condotta distrattiva abbia determinato il fallimento; è sufficiente che l'atto di distrazione o depauperamento sia idoneo a creare un concreto pericolo per la garanzia dei creditori.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni singola allegazione difensiva.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma fissata a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.