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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6586/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del DASPO emesso dal Questore di Parma che vietava al ricorrente, per 5 anni, l'accesso agli impianti sportivi e gli imponeva l'obbligo di presentarsi presso la questura di Parma 35 minuti dopo l'inizio di ciascun tempo di ogni incontro del Parma 1913, con due firme obbligatorie anche per le partite in trasferta e amichevoli. Il ricorrente denunciava: 1) mancato e sostanziale esame della memoria difensiva depositata entro 48 ore; 2) difetto di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'imposizione dell'obbligo di presentazione; 3) illegittima estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli non conoscibili; 4) vessatorietà e irragionevolezza dell'obbligo di doppia presentazione per trasferte interregionali e per amichevoli.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha ritenuto valida la valutazione del giudice a quo in ordine all'esame della memoria difensiva e alla gravità della condotta (calcio allo steward e precedenti penali del ricorrente), e ha affermato che non era necessario motivare l'urgenza dato che il DASPO non era stato eseguito in modo tale da porre l'interessato nella impossibilità di attendere la convalida. Ha però accolto in parte il quarto motivo: ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. e) c.p.p., la parte dell'ordinanza che convalidava l'imposizione della seconda firma per le partite svolte in regione diversa dall'Emilia-Romagna, disponendo la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente a tale punto. Il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • Legge n. 401/1989, art. 6

    non riportata nel testo integrale della sentenza

    L'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia può essere imposto anche in relazione a gare amichevoli purché siano previamente conoscibili attraverso normale pubblicità; la motivazione sull'urgenza è necessaria solo se il provvedimento ha prodotto effetti prima della convalida e si sia svolta una manifestazione per la quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo.

  • Codice di procedura penale, art. 620 lett. e)

    non riportata nel testo integrale della sentenza

    Consente l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quando sussistono i presupposti per la declaratoria di inefficacia del provvedimento impugnato su specifici punti; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inefficacia parziale del DASPO relativo alla seconda firma per trasferte interregionali.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    più sentenze di Sez. 3 richiamate (es. Sez.3 n. 20143/2010; Sez.3 n. 3740/2021; Sez.3 n. 41899/2023; altre indicazioni specifiche nel testo)

    Il termine di 48 ore per depositare memorie difensive nei procedimenti di convalida del DASPO è inderogabile; il giudice deve motivare anche in ordine al contenuto delle memorie depositate tempestivamente, e l'obbligo di doppia presentazione non può essere imposto quando, per distanza e tempi, renderebbe impossibile adempiere ragionevolmente.

Massime di principio

  • Depositare memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore è essenziale; il giudice deve darne concreta valutazione o la convalida può risultare nulla se manca un esame sostanziale.
  • La motivazione sull'urgenza dell'adozione del provvedimento amministrativo è richiesta solo se il DASPO ha avuto effetti concreti prima della convalida e l'interessato ha dovuto ottemperare all'obbligo nel frattempo; in assenza di tale esecuzione anticipata, la mancata motivazione non invalida automaticamente la convalida.
  • L'obbligo di presentazione può estendersi anche alle partite amichevoli se queste sono programmate e pubblicizzate in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato (calendari ufficiali, comunicazioni pubbliche).
  • L'imposizione di un duplice obbligo di presentazione va valutata case by case: non può essere legittimamente imposta se, per ragioni di distanza o tempi di viaggio, l'interessato non può ragionevolmente adempiere ad entrambe le firme. Il giudice deve motivare specificamente tale profilo se sollevato dalla difesa.
  • Se si contesta che il DASPO è stato eseguito prima della convalida, l'onere probatorio ricade sul destinatario che deve dimostrare l'effettiva esecuzione antecedente alla convalida.
  • La Corte può annullare parzialmente e senza rinvio un provvedimento qualora emerga la manifesta irricevibilità o l'inefficacia di singoli profili del provvedimento, dichiarandone la cessazione dell'efficacia limitatamente a quei punti.

Testo integrale

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