Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (docente)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una docente, iscritta nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020, dalla classe di concorso A07. La docente aveva un primo depennamento per asserita mancanza dell'indirizzo richiesto nel diploma di liceo artistico; dopo un reclamo accolto dal dirigente scolastico e una temporanea riassegnazione di supplenze, era stata nuovamente depennata per dubbi sull'attinenza del titolo posseduto, consistente in un diploma accademico di II livello in Arti Visive - indirizzo grafica, rilasciato da Accademia di Belle Arti. Il tribunale aveva accolto la domanda della docente; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo sufficiente, ai fini dell'accesso alla classe A07, il titolo accademico posseduto e giudicando illegittimo il depennamento. Nel ricorso per cassazione i soccombenti deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 103, della legge n. 228/2012 e della tabella A del D.M. n. 259/2017, sostenendo che il giudizio di attinenza andava compiuto tenendo conto della struttura dei dipartimenti delle Accademie di Belle Arti ex D.P.R. n. 212/2005 e che il titolo della docente sarebbe stato equiparato solo ad altri titoli validi per classi di concorso diverse, non per la A07.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato il D.M. n. 259/2017 e le relative tabelle come fonti di natura normativo-regolamentare, quindi direttamente interpretabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il motivo di ricorso: dall'interpretazione complessiva della tabella emergeva che la classe di concorso A07 comprendeva anche insegnamenti riconducibili alla grafica e alle arti visive, sicché il titolo accademico posseduto dalla docente poteva essere considerato attinente. In conseguenza il ricorso è stato rigettato. Non sono state regolate le spese perché la resistente è rimasta intimata; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per il regime di esenzione delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incluse le fonti regolamentari richiamate in causa.
art. 1, comma 103, legge n. 228/2012
disciplina l'equiparazione di determinati titoli accademici ai fini dell'accesso alle classi di concorso, con differenziazioni tra le varie lettere del comma.
D.M. n. 259/2017, tabella A
ha natura normativo-regolamentare e va interpretato direttamente; la tabella dei titoli di accesso alla classe A07 include anche titoli accademici attinenti al settore disciplinare.
viene richiamato per la ripartizione in dipartimenti delle Accademie di Belle Arti, ma non è accolto come criterio decisivo per escludere l'attinenza del titolo.
art. 17, comma 3, L. n. 400/1988
«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere»
è richiamato per fondare la natura regolamentare dei decreti ministeriali adottati in presenza di specifica delega legislativa.
art. 64, comma 4, d.l. n. 112/2008
ha costituito la base della revisione dell'assetto delle classi di concorso confluita nel D.P.R. n. 19/2016.
attribuisce al Ministro il potere di revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.
artt. 8, comma 2, 11 e 158 D.P.R. n. 115/2002
escludono, per le amministrazioni dello Stato, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per il regime di prenotazione a debito.
Massime di principio
- I decreti ministeriali adottati in presenza di una specifica delega legislativa e recanti regole generali e astratte hanno natura normativo-regolamentare e sono direttamente interpretati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Nell'individuazione dei titoli di accesso alle classi di concorso, il giudizio di "attinenza" deve essere ricavato dall'interpretazione complessiva della tabella normativa, senza limitarsi a letture atomistiche o formalistiche di singole voci.
- Quando la tabella ammette titoli accademici "attinenti al settore disciplinare", l'attinenza può essere desunta anche da contenuti formativi riconducibili alla stessa area disciplinare, come la grafica e le arti visive, se la struttura complessiva della classe di concorso li comprende.
- Il depennamento da una graduatoria per asserita non attinenza del titolo è illegittimo se il titolo posseduto rientra, secondo l'interpretazione sistematica della disciplina, tra quelli utili all'accesso alla classe di concorso.
- Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al raddoppio del contributo unificato quando operi il regime di prenotazione a debito previsto dalla disciplina speciale sulle spese di giustizia.
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