Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di una società privata di montaggio e poi transitato presso società operanti nel settore dei rifiuti, aveva ottenuto in primo grado l’accertamento del diritto a essere assunto dalla società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, con mantenimento della posizione giuridica ed economica maturata e con attribuzione di un diverso punteggio nell’elenco del personale avente diritto al transito. In appello, la società era soccombente solo sul punto del punteggio. In cassazione la società ha sostenuto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, deducendo che la norma non attribuisce un diritto incondizionato e immediato all’assunzione presso le SRR, ma richiede la previa definizione della dotazione organica, la concreta individuazione del personale occorrente, il rispetto delle procedure previste dagli atti regionali e delle condizioni soggettive e oggettive poste dalla legge, inclusa la verifica che il rapporto originario sia stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento. Ha inoltre contestato che il lavoratore, appartenente a personale amministrativo e non operativo, avesse dimostrato il rispetto della proporzione legale tra le categorie di personale. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha rigettato il secondo. Ha affermato che l’art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010 va letto in coordinamento con gli artt. 7 e 10 della medesima legge e con l’intero sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti: il transito del personale non configura un diritto automatico e immediato all’assunzione presso la SRR, ma è subordinato alla previa approvazione della dotazione organica, alla verifica del fabbisogno, alle modalità stabilite dalla disciplina regionale, al rispetto del criterio proporzionale tra personale operativo e amministrativo e al controllo sulla legittimità originaria del rapporto di lavoro. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 l.r. Sicilia n. 9 del 2010
non prevede un diritto incondizionato e immediato all’assunzione presso le SRR; il transito del personale è subordinato alle condizioni e verifiche richieste dal sistema normativo complessivo.
art. 7 l.r. Sicilia n. 9 del 2010
la dotazione organica della SRR approvata con decreto assessoriale determina il fabbisogno di personale e, in sua assenza, impedisce il ricorso ad assunzioni; è previsto il prioritario ricorso alla mobilità e solo successivamente al concorso.
art. 10 l.r. Sicilia n. 9 del 2010
concorre, insieme agli artt. 7 e 19, a delineare il sistema di gestione integrata dei rifiuti nel quale va interpretato il transito del personale.
art. 49 l.r. Sicilia n. 15 del 2004
per le assunzioni di personale nel pubblico settore regionale è necessario il concorso secondo i principi dell’art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost.
art. 45 l.r. Sicilia n. 2 del 2007
nelle società e autorità d’ambito le nuove assunzioni devono avvenire solo tramite procedure di evidenza pubblica.
art. 61 l.r. Sicilia n. 6 del 2009
ribadisce la necessità di procedure pubbliche di accesso al lavoro nel settore degli ambiti territoriali per i rifiuti.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la sentenza impugnata non è nulla per motivazione apparente, poiché presenta un adeguato sviluppo argomentativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale.
art. 97 Cost.
impone il rispetto dei principi di buon andamento e di accesso ai pubblici impieghi tramite regole selettive.
art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato quale parametro nazionale per le assunzioni nel pubblico impiego regionale.
Massime di principio
- Il richiamo normativo al transito del personale non basta, da solo, a fondare un diritto immediato all’assunzione quando la disciplina di settore preveda una sequenza procedimentale con previa definizione della dotazione organica e del fabbisogno.
- Le clausole o disposizioni di salvaguardia occupazionale devono essere lette in modo sistematico e costituzionalmente orientato, evitando interpretazioni che trasformino il passaggio del personale in un accesso automatico al pubblico impiego.
- Quando il personale da transitare appartenga a categorie diverse da quelle operative, il giudice deve verificare il rispetto delle condizioni quantitative o proporzionali poste dalla legge, non essendo sufficiente la sola appartenenza formale al bacino di provenienza.
- Nei settori pubblicistici o para-pubblicistici, la legittimità del rapporto originario e la conformità dell’assunzione alle regole di evidenza pubblica costituiscono presupposti che devono essere accertati prima di riconoscere il diritto al transito.
- La denuncia di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza, pur errata nel merito, contenga un apparato argomentativo effettivo e riconoscibile.
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