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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13358/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari, denunciando violazione degli artt. 274, lett. b), e 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e lamentando motivazione meramente apparente: l'ordinanza avrebbe motivato il pericolo di fuga con la sola gravità del reato senza indicare elementi concreti e attuali, ignorando che il ricorrente risiede stabilmente e regolarmente in Italia, ha permesso di soggiorno, ha lavorato con le proprie generalità e non ha mai nascosto la propria identità

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata inesistente o meramente apparente. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha affrontato specificamente la richiesta di sostituzione della custodia carceraria con misura meno afflittiva e non ha spiegato perché il pericolo di fuga non sarebbe stato adeguatamente escluso mediante altre misure. Sulla base del principio che il pericolo di fuga deve essere verificato con riferimento a elementi concreti e attuali della vita del richiedente, la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 274, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza relativa ai presupposti per la custodia cautelare; il ricorrente deduce che la sola gravità del reato non giustifica il pericolo di fuga senza elementi concreti

  • art. 275, commi 1, 3 e 3-bis cod. proc. pen.

    Norme sulle misure cautelari e sulla loro applicazione; invocate per contestare la valutazione della Corte d'appello circa l'esistenza e la concretezza del pericolo di fuga

  • art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari nel corso di procedura di esecuzione di mandato d'arresto europeo è ammesso solo per violazione di legge; la Corte conferma che la motivazione inesistente o apparente rientra in questa ipotesi

  • art. 719 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato dalla legge n. 69/2005 per il regime impugnatorio dei provvedimenti cautelari nel contesto del mandato d'arresto europeo

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivare il provvedimento; la Corte considera la motivazione meramente apparente come violazione di tale obbligo quando omette di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi prospettati dalla parte

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178

    Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178

    Principio secondo cui, nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, il giudice deve formulare un giudizio prognostico verificabile sul rischio di sottrazione ancorato ad elementi concreti della vita del consegnando; la Corte d'appello non ha seguito queste indicazioni

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo il giudice deve motivare con elementi concreti e attuali il rischio di fuga e non può limitarsi a richiamare la gravità del reato
  • Se la parte chiede la sostituzione della misura cautelare, il giudice deve valutare e motivare specificamente perché misure meno afflittive non siano idonee a impedire la sottrazione alla consegna
  • La motivazione è 'meramente apparente' quando omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalla parte e capace, da solo, di determinare un esito favorevole
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari in materia di mandato d'arresto europeo è ammissibile per violazione di legge, inclusa la violazione per motivazione inesistente o apparente
  • Caratteristiche della vita del richiesto (residenza stabile, permesso di soggiorno, lavoro, comportamenti che non suggeriscono occultamento dell'identità) sono elementi rilevanti nella valutazione del pericolo di fuga
  • In caso di carenza motivazionale significativa la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio, imponendo al giudice di appello un supplemento di motivazione conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza

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