Sentenza del 08/06/2015 n. 1042 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento analitico - Costi sostenuti per attività costituenti illecito penale - Indeducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'indeducibilità di costi sostenuti per attività costituenti delitto non colposo, sostenendo, in particolare, che la sentenza di patteggiamento non avrebbe dovuto consentire di considerare il reato commesso e quindi di fondare il recupero fiscale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo sono indeducibili e devono essere recuperati a reddito. La sentenza di patteggiamento non esclude la commissione del reato e non compromette la validità dell'accertamento tributario fondato sul collegamento diretto tra i costi e l'attività penalmente rilevante.
Norme richiamate
Art. 14, commi 4 e 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537
I costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo non sono deducibili.
La norma esclude la deducibilità fiscale dei costi che presentano un rapporto diretto con la realizzazione di un delitto non colposo; tali costi possono quindi essere recuperati a tassazione.
Massime di principio
- I costi sostenuti direttamente per realizzare attività qualificabili come delitto non colposo non sono deducibili fiscalmente e possono essere recuperati dall'Amministrazione finanziaria.
- Il giudizio tributario sull'indeducibilità dei costi può essere autonomo rispetto al procedimento penale: l'accertamento fiscale non viene automaticamente meno per l'esito del processo penale.
- La sentenza di patteggiamento non equivale all'inesistenza del reato e, da sola, non impedisce all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i fatti accertati per contestare la deducibilità dei costi.
- Per applicare l'indeducibilità è necessario che sia dimostrato il collegamento diretto tra le spese e l'attività penalmente rilevante; non è sufficiente una mera relazione indiretta o generica.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare la natura lecita delle operazioni e l'assenza di un collegamento diretto tra i costi dedotti e il delitto contestato.
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