Cassazione Penale, Ordinanza n. 30106/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado una condanna per tentato omicidio; la Corte d'appello di Roma aveva poi confermato la decisione. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la qualificazione del dolo operata dai giudici di merito, sostenendo che la motivazione avrebbe in realtà descritto un dolo eventuale e che la Corte territoriale sarebbe incorsa in travisamento della prova e illogicità nel valutare le ragioni della desistenza, la superficialità della ferita, la contestualità della reazione e le modalità del colpo; con il secondo ha denunciato violazione di legge sulla configurabilità del tentativo, assumendo che gli stessi profili fattuali incidessero sulla valutazione di idoneità e inequivocità degli atti diretti a cagionare la morte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di travisamento della prova e violazione di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito già compiuta dalla Corte d'appello con motivazione sintetica ma non manifestamente illogica né contraddittoria. Quanto al tentativo, ha richiamato il principio per cui l'idoneità degli atti va valutata ex ante, tenendo conto delle circostanze concrete e delle modalità dell'azione, e ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito: l'inseguimento della vittima, l'uso di un coltello con lama di circa 25 cm e il colpo inferto al collo in corrispondenza della giugulare integravano atti non dubbiamente idonei e inequivoci a provocare la morte. La stessa base fattuale è stata ritenuta sufficiente a sorreggere l'affermazione di una volontà omicidiaria, quantomeno in termini di dolo alternativo. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per definire la configurabilità del tentativo; l'idoneità degli atti va apprezzata ex ante e la desistenza presuppone che la consumazione del delitto sia ancora possibile.
richiamato quale norma incriminatrice del delitto di omicidio, oggetto del tentativo contestato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto sotto la veste del travisamento della prova, quando la censura si risolve in una mera contrapposizione al ragionamento del giudice di merito, purché la motivazione sia non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Ai fini del tentativo, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante, considerando il contesto concreto e le modalità dell'azione, non già con un apprezzamento ex post del mancato verificarsi dell'evento.
- La desistenza volontaria è configurabile solo se l'agente conserva ancora la possibilità di consumare il delitto; se tale possibilità è ormai venuta meno per effetto delle modalità dell'azione, può residuare il tentativo.
- La valutazione della volontà omicidiaria può essere desunta dagli elementi oggettivi dell'azione, quali la persistenza dell'aggressione, il tipo di arma utilizzata e la sede del colpo inferto; in presenza di tali dati, può essere correttamente ravvisato almeno il dolo alternativo.
- Le censure sulla idoneità e inequivocità degli atti devono confrontarsi con la concreta dinamica dell'aggressione: un colpo di coltello al collo in corrispondenza della giugulare, inferto dopo inseguimento della vittima, può integrare atti idonei e inequivoci a cagionare la morte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29859/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29861/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29863/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29864/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29866/2026 del 06/08/2026
- ordinanza_penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29868/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →