Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35618/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per peculato per l'appropriazione di 62.246 euro mediante simulato acquisto di valori bollati. Il ricorrente articolava nove motivi contestando la prova del concorso e del dolo: sosteneva di aver delegato alla collaboratrice Alessandra De Matteo la rendicontazione e il visto sui documenti, di non aver mai sottoscritto le fatture false, di non conoscere il volume complessivo delle spese e di ritenere plausibili gli importi alla luce dell'attività di spedizione del gruppo; denunciava inoltre vizi di motivazione sulle inferenze tratte dalla quantità degli acquisti, dall'uso del servizio postale ordinario anziché del servizio piu conveniente (postatarget) e sollevava eccezione di prescrizione per i primi tre episodi del 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla insufficiente prova del contributo causale e del dolo del ricorrente, ritenendo viziata la motivazione della Corte di appello che non ha adeguatamente dimostrato il nesso causale efficiente tra le condotte del capogruppo e l'appropriazione compiuta dalla collaboratrice. La sentenza impugnata è stata annullata: senza rinvio per i reati contestati fino al 30/06/2009 perché estinti per prescrizione, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in ordine ai residui reati (e per tutti gli effetti civili). La Corte ha inoltre chiarito che i periodi di sospensione rilevati erano stati computati correttamente e ha rigettato la tesi difensiva che ne facesse escludere il computo ai fini della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il contributo concorsuale può assumere forme atipiche (materiali o morali) ma deve essere provato nella sua effettiva incidenza causale sulla realizzazione del reato

  • art. 43 cod. pen.

    Rilevanza dell'elemento soggettivo del concorso: occorre prova del dolo dell'agente in relazione all'evento tipico ad esso imputato

  • Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti) e relative Sezioni Unite

    Principio che il contributo atipico del concorrente deve avere reale efficienza causale, non è sufficiente dimostrare un mero aumento del rischio; il giudice deve motivare la forma concreta del contributo e il nesso di causalità

  • Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino) e altre pronunce di consolidata giurisprudenza

    Il principio che la prova del dolo di concorso richiede che la volontà di concorrere sia ricostruita in rapporto all'evento e al contributo fornito; il dubbio non equivale a dolo eventuale

Massime di principio

  • Per accertare il concorso nel reato è necessario dimostrare non solo l'adesione morale o l'aumento del rischio, ma un contributo effettivamente causale, individuando la forma concreta (istigazione, determinazione, agevolazione, approvazione ecc.)
  • La mera circostanza che il capo reparto o il titolare abbia la responsabilità formale dei documenti o ne abbia visionato parte della documentazione non è di per sé sufficiente a provare il dolo di compartecipazione: il giudice deve spiegare come tale controllo si sia tradotto in consapevolezza dell'illecito
  • La delega a un collaboratore può escludere la responsabilità dolosa del delegante se non emerge con chiarezza che la delega era fittizia o strumentale a celare l'accordo criminoso; il giudice deve delimitare oggettivamente la portata della delega e la prassi operativa
  • La sproporzione quantitativa degli importi (es. grande numero di valori bollati) è un elemento indiziario ma non decisivo: occorre collegarlo ad altri elementi che dimostrino la consapevolezza o l'accordo doloso, altrimenti è compatibile anche con colpa grave o con una valutazione erronea ma non volontaria
  • Per sostenere il dolo eventuale è necessario provare che il dubbio circa l'illiceità fosse superato dalla volontà o dalla accettazione dell'evento; il dubbio non basta come prova di dolo
  • Nelle questioni di prescrizione è fondamentale il corretto computo dei periodi di sospensione e la qualificazione delle richieste di rinvio (se strumentali o fondate su esigenze istruttorie); la Corte valuta caso per caso la rilevanza di tali periodi ai fini della decorrenza
  • In presenza di dichiarazioni confessorie o liberatorie di coautori, il giudice deve valutare la credibilità e la compatibilità delle stesse con il resto del materiale probatorio; non è ammesso fondare la condanna su inferenze indeterminate o su congetture non corroborate da prove concrete
  • In procedimenti con più episodi occorre distinguere evento per evento: la responsabilità e la prescrizione vanno determinate con riguardo alla specifica tipologia e alla data di ciascun fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.