Cassazione Civile, Ordinanza n. 18409/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da un appalto per la realizzazione di un impianto idrotermosanitario e di climatizzazione in un immobile di proprietà del committente. L'appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo; il committente proponeva opposizione contestando, tra l'altro, la validità della procura monitoria, la propria legittimazione passiva, l'esistenza di vizi e malfunzionamenti dell'impianto, la mancata esecuzione del collaudo e la mancata accettazione dell'opera, nonché la debenza di lavori extra-capitolato. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni per i vizi dell'opera. Il tribunale accoglieva in parte l'opposizione ma rigettava la riconvenzionale ritenendo decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia. In appello il committente censurava soprattutto l'applicazione dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c. in mancanza di collaudo e accettazione, sostenendo che senza accettazione non potesse decorrere alcun termine e che, comunque, la denuncia e l'azione fossero tempestive. La Corte d'appello confermava invece la decadenza. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1662, 1665, 1667 e 1668 c.c., oltre a vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul punto che, non essendovi stata né verifica né accettazione dell'opera, non poteva operare la decadenza per mancata denuncia entro sessanta giorni né la prescrizione biennale dalla mera consegna materiale dell'opera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la decadenza e la prescrizione della garanzia per vizi pur in assenza di accettazione dell'opera e di collaudo. Ha affermato che l'obbligo di denuncia ex art. 1667, comma 2, c.c. presuppone una scoperta dei vizi successiva all'accettazione dell'opera e che, per i vizi occulti, la prescrizione decorre dalla scoperta successiva alla consegna definitiva, non dalla semplice consegna materiale o provvisoria. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla disciplina della garanzia per vizi nell'appalto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza e/o del procedimento per vizi motivazionali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla verifica dell'opera e sul controllo dell'esecuzione dell'appalto.
La Corte distingue consegna, verifica e accettazione dell'opera; l'accettazione può essere espressa, tacita o presunta e la mera consegna non equivale di per sé ad accettazione.
È la norma cardine: la denuncia dei vizi entro 60 giorni presuppone, per i vizi non apparenti, l'accettazione dell'opera; per i vizi occulti la prescrizione biennale decorre dalla scoperta successiva alla consegna definitiva.
Richiamato nel ricorso quale disciplina delle conseguenze della garanzia per vizi dell'opera appaltata.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nell'appalto, l'onere di denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta sorge solo se la scoperta interviene dopo l'accettazione dell'opera; in difetto di accettazione non opera la decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, c.c. per i vizi non riconosciuti al momento della verifica.
- La mera consegna materiale dell'opera non coincide con l'accettazione: questa richiede una manifestazione, anche tacita, di gradimento dell'opera o una fattispecie presunta legalmente tipizzata; solo l'accettazione produce gli effetti liberatori per l'appaltatore rispetto ai vizi apparenti.
- Per i vizi occulti o non conoscibili dell'opera appaltata, il termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi, intesa come effettiva conoscenza da parte del committente, e non dalla sola consegna materiale o provvisoria dell'opera.
- Quando la consegna avviene in vista di un collaudo non ancora eseguito, essa non può essere automaticamente considerata consegna definitiva idonea a far decorrere i termini di decadenza o prescrizione della garanzia, salvo che vi sia accettazione tacita desumibile da comportamenti univoci.
- L'appaltatore che eccepisca la decadenza del committente deve confrontarsi con la necessità di accertare se, prima della denuncia, vi sia stata una vera accettazione dell'opera o una consegna con rinuncia implicita alla verifica.
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