Cassazione Penale, Sentenza n. 43019/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge penale e processuale penale: il reato di furto aggravato (art. 625 n. 7 c.p., con riferimento agli artt. 81 e 624 c.p.) è divenuto, a seguito del d.lgs. 150/2022 ("Riforma Cartabia"), procedibile a querela della persona offesa. Il ricorrente ha dedotto l'assenza di querela rispetto a tutti i furti contestati, argomentando che, una volta entrata in vigore la riforma (30.12.2022, dopo la sentenza d'appello), la prosecuzione dell'azione penale sarebbe subordinata alla querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Pur essendo la sentenza di appello stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma (e della successiva effettiva decorrenza differita al 30.12.2022), il ricorso che, dopo la riforma, ha dedotto il difetto di querela non è inammissibile: non si è formato alcun giudicato sostanziale prima della proposizione di tale deduzione. Essendo accertata l'assenza della querela, la condizione di procedibilità manca; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché l'azione penale non è proseguibile per difetto della condizione di procedibilità.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata in relazione alla responsabilità per i furti contestati.
Definizione del delitto di furto; norma sostanziale di riferimento per le fattispecie contestate.
Elenca le circostanze aggravanti del furto, tra cui l'"esposizione del bene alla pubblica fede"; la riforma ha inciso sulla procedibilità di reati collegabili a tale fattispecie rendendoli procedibili a querela in base alla nuova disciplina
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia")
art. 2; inserimento del nuovo art. 99-bis
Ha modificato la procedibilità di talune fattispecie, rendendo alcuni reati procedibili a querela della persona offesa. In particolare, per effetto dell'art. 2 (con il nuovo art. 99-bis), il reato di furto aggravato come valutato nel caso è divenuto procedibile esclusivamente a querela.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ("decreto rave"), convertito nella L. 30 dicembre 2022, n. 199
Ha differito l'entrata in vigore della Riforma Cartabia dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022; la decisione evidenzia che la data di efficacia è rilevante per valutare se si sia formato un giudicato o se possano essere eccepite, successivamente, nuove condizioni di procedibilità.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)
Principio secondo cui, quando sopravvengono nuove circostanze di diritto che incidono sulla procedibilità, la loro deduzione può essere valutata anche se intervenute dopo la pronuncia impugnata, purché non si sia consolidato un giudicato sostanziale prima della proposizione dell'eccezione.
Massime di principio
- Se una riforma di legge rende un reato procedibile a querela e la querela non risulta depositata, la condizione di procedibilità può essere eccepita anche se la pronuncia di merito è stata resa prima dell'entrata in vigore della riforma, purché non si sia formato giudicato sostanziale prima della proposizione dell'eccezione.
- La data di entrata in vigore della norma (e di eventuali successivi decreti di differimento) è determinante per valutare se la nuova disciplina si applica e per stabilire se sussiste la condizione di procedibilità.
- Quando manca la querela per reati divenuti procedibili a querela, la conseguenza è l'impossibilità di proseguire l'azione penale: la sentenza di condanna va annullata senza rinvio se non è possibile proseguire il processo per difetto della condizione di procedibilità.
- La riforma non preclude automaticamente la rilevazione di nuovi profili di illegittimità e la proposizione di impugnazioni: è necessario verificare sempre se si sia consolidato un giudicato che osti alla riapertura o alla nuova deduzione.
- In casi analoghi, difesa e ufficio requirente devono verificare tempestivamente la presenza o meno della querela; se mancante, l'eventuale richiesta di archiviazione o l'annullamento della sentenza sono possibili per difetto della condizione di procedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42864/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42865/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42867/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42868/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42869/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42870/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →