Cassazione Penale, Sentenza n. 35249/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in esecuzione di un mandato di arresto a fini estradizionali proveniente dal Brasile. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 715, comma 1, c.p.p. e dell'art. 13 del Trattato di estradizione Italia-Brasile, sostenendo che non era stata presentata una formale domanda di estradizione e che la segnalazione INTERPOL ("red notice") non può essere assimilata a una richiesta di estradizione o a un provvedimento che legittimi la misura cautelare in assenza della domanda formale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria fosse un arresto precautelare ai sensi dell'art. 716 c.p.p. e che la segnalazione INTERPOL costituisca, ai fini dell'art. 13 del Trattato Italia-Brasile e secondo la giurisprudenza consolidata, una richiesta volta all'adozione di misure precautelari preordinate alla presentazione della domanda di estradizione. La Corte ha inoltre richiamato il meccanismo del Trattato che consente alla Parte richiesta di applicare misure provvisorie anche prima del ricevimento formale della domanda di estradizione e prevede un termine di 40 giorni perché la domanda e la documentazione pervengano; tale termine non è stato eccepito dalla ricorrente. Per questi motivi la convalida dell'arresto e la custodia sono state considerate legittime; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina la convalida degli arresti e la materia cautelare; la Corte ha usato i requisiti di tale articolo (soprattutto il comma 2 ai fini della convalida) per valutare la legittimità dell'arresto precautelare senza entrare nel merito dell'estradizione.
Riferimento alla fattispecie dell'arresto precautelare disposto dalla polizia giudiziaria; la Corte ha qualificato l'arresto come arresto precautelare ex art. 716, la cui convalida richiede la verifica dei presupposti di legittimità ma non la formale presentazione della domanda di estradizione.
art. 13 Trattato di estradizione Italia-Brasile (17 ottobre 1989, ratificato con l. 23 aprile 1991, n. 144)
L'art. 13 prevede che, prima del ricevimento della domanda di estradizione, ciascuna Parte possa, su richiesta dell'altra Parte, disporre l'arresto provvisorio o altre misure coercitive; la richiesta potrà essere inoltrata anche per tramite dell'INTERPOL. Il §4 stabilisce che tali misure perdono efficacia se la domanda di estradizione e la documentazione richiesta non pervengono entro quaranta giorni dalla comunicazione.
La Corte ha interpretato l'art. 13 nel senso che la segnalazione INTERPOL e la richiesta di arresto provvisorio sono sufficienti per adottare misure cautelari prima della domanda formale di estradizione, purché la documentazione segua entro i termini previsti (40 giorni).
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata alla ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Una segnalazione INTERPOL ("red notice") può, nei rapporti con Stati che hanno un trattato che prevede l'arresto provvisorio (come il Trattato Italia-Brasile), legittimare l'arresto precautelare eseguito dalla polizia giudiziaria e la successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria, senza che sia necessaria la domanda formale di estradizione al momento dell'arresto.
- Al momento della convalida dell'arresto precautelare il giudice verifica solo il rispetto delle condizioni di legittimità formale dell'arresto (artt. 716 e 715 c.p.p.), non la fondatezza della domanda di estradizione o la relativa documentazione sostanziale, che sono oggetto di fase procedimentale successiva.
- Il Trattato può prevedere meccanismi "semplificati" (es. termine di 40 giorni) che consentono alla Parte richiedente di inviare la documentazione dopo l'arresto provvisorio; la mancata ricezione entro il termine convenuto può essere l'unica eccezione efficace per ottenere la cessazione delle misure precautelari.
- Per contestare efficacemente la custodia cautelare in caso di arresto per estradizione è strategico dimostrare specificamente l'assenza della richiesta di arresto provvisorio, la mancata trasmissione della domanda di estradizione entro i termini trattatuali, o la violazione di concrete condizioni di legittimità previste dagli artt. 715/716 c.p.p.; mere argomentazioni sull'inidoneità della "red notice" senza prova di irregolarità procedurale sono in genere insufficienti.
- È importante distinguere concettualmente tra "arresto precautelare" (polizia giudiziaria in esecuzione di segnalazione estera) e "custodia cautelare" ai fini della procedura penale interna; la qualificazione incide sulla fase di verifica giudiziale e sugli atti necessari per la prosecuzione dell'estradizione.
- Questioni relative all'imparzialità o alla terzietà del giudice straniero (es. presenza del medesimo giudice come persona offesa) possono rilevare in fasi successive e nell'esame dell'estradizione, ma non necessariamente impediscono l'adozione di misure precautelari preliminari se sussistono le condizioni previste dal trattato e dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35211/2025 del 29/10/2025
- Sentenza penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35212/2025 del 29/10/2025
- Sentenza penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35213/2025 del 29/10/2025
- Sentenza penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35215/2025 del 29/10/2025
- Sentenza penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35216/2025 del 29/10/2025
- Sentenza penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35217/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →