Cassazione Civile, Ordinanza n. 09551/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di un contributo pubblico per l'editoria relativo agli anni 2014 e 2015. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto della società editrice ammessa a fallimento all'erogazione del contributo, ritenendo che la dichiarazione di fallimento avesse determinato una sospensione dei pagamenti rilevante ai fini della regolarità contributiva previdenziale e, quindi, esonerasse la richiedente dalla produzione dell'attestazione di regolarità. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina fallimentare e dei decreti sul DURC, sostenendo che la sospensione dei pagamenti prevista dalla normativa sui contributi può operare solo in presenza di specifiche sospensioni legislative e non per il solo effetto del fallimento, che non sarebbe procedura conservativa; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che non fosse stata provata la regolarità contributiva della società prima del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la dichiarazione di fallimento comporta, per effetto delle norme che vietano pagamenti lesivi della par condicio creditorum e regolano gli effetti della procedura, una sospensione dei pagamenti riconducibile a disposizioni legislative e quindi idonea a integrare la regolarità contributiva richiesta dalla disciplina del contributo editoriale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, consentiva di comprendere che la regolarità contributiva andava valutata al momento dell'ammissione al contributo e che la doglianza sulla prova della precedente irregolarità era quindi non decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250
norma base richiamata per il diritto al contributo pubblico per l'editoria.
art. 168 legge fall.
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della procedura concorsuale sui pagamenti.
art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007
la sospensione dei pagamenti conseguente a disposizioni legislative è idonea a far sussistere la regolarità contributiva.
art. 3, secondo comma, lett. b), d.m. 20 febbraio 2007
richiamato dalla ricorrente come disciplina del requisito della regolarità contributiva.
art. 5 d.m. 30 gennaio 2015
considerato dalla Corte non dirimente, poiché riferito alle procedure concorsuali conservative.
art. 1, comma 454, l. 23 dicembre 2005, n. 266
i contributi per l'editoria sono erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.
art. 8, secondo comma, d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223
prevede il termine per la presentazione della domanda di contributo.
art. 10, secondo comma, l. 1 ottobre 2007, n. 159
stabilisce il termine per il deposito della documentazione a pena di decadenza.
art. 10, quarto comma, l. 1 ottobre 2007, n. 159
estende il termine anche alla prova della regolarità contributiva previdenziale.
art. 14 d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268
richiamato come fonte del requisito della regolarità contributiva previdenziale.
art. 44 legge fall.
i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci verso i creditori.
art. 51 legge fall.
vieta l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento.
art. 52 legge fall.
i creditori sono soggetti alle regole della formazione dello stato passivo.
art. 182 quinquies, quinto comma, legge fall.
richiamato per il divieto di pagare crediti preconcordatari in concordato preventivo con continuità aziendale, con o senza autorizzazione del tribunale.
richiamato nel motivo sul vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini della regolarità contributiva richiesta per l'accesso a un beneficio pubblico, può rilevare anche una sospensione dei pagamenti imposta dalla legge, non essendo necessario che la sospensione derivi soltanto da una disciplina espressamente riferita al procedimento amministrativo di concessione.
- La dichiarazione di fallimento, per gli effetti che produce sulla disponibilità e sul pagamento dei debiti del fallito, integra una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile a disposizioni legislative e può quindi incidere sul requisito della regolarità contributiva.
- Nell'interpretare la disciplina dei requisiti per contributi pubblici, la valutazione della regolarità contributiva va compiuta con riferimento al momento rilevante previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio, non in base a una verifica astratta e svincolata da tale momento.
- La motivazione è sufficiente quando consente di individuare l'iter logico seguito dal giudice, anche se sintetica; non vi è nullità per motivazione apparente se è comunque comprensibile la ratio della decisione.
- Le disposizioni che regolano procedure concorsuali 'conservative' non escludono, per implicito, l'applicazione della regola generale sulla sospensione dei pagamenti derivante da altre procedure concorsuali, quando il divieto discenda comunque dalla legge.
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