Cassazione Penale, Ordinanza n. 06925/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado di condanna per diffamazione. Con l'unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in tema di termini di impugnazione avverso la sentenza del giudice di pace, sostenendo in sostanza che l'appello sarebbe stato proposto tempestivamente. La Corte ha però rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia; in base alla giurisprudenza richiamata, in tale ipotesi il termine per impugnare decorre dal quindicesimo giorno successivo all'emissione per le parti presenti, ovvero dalla notificazione dell'avviso di deposito per le parti non presenti. Poiché nel caso concreto la sentenza era stata depositata il 27 novembre 2024, con avviso notificato il 2 dicembre 2024, il termine di trenta giorni risultava spirato il 17 dicembre 2024, mentre l'atto di appello era stato presentato soltanto il 14 gennaio 2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla tardività dell'appello. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione resa dal tribunale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando anche che la memoria difensiva depositata non superava le ragioni di inammissibilità.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.
Quando la sentenza del giudice di pace è depositata oltre il quindicesimo giorno, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito per le parti non presenti; la tardività del deposito incide quindi sul dies a quo dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni avverso sentenze del giudice di pace, se il deposito della sentenza avviene oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, il termine per proporre impugnazione è quello di trenta giorni e decorre, per le parti non presenti, dalla notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p.
- La proposizione dell'appello oltre il termine così individuato determina l'inammissibilità dell'impugnazione, che può essere rilevata anche in sede di legittimità.
- La deduzione difensiva che si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità costante è manifestamente infondata quando non confronta in modo persuasivo il dato normativo e il dies a quo del termine di impugnazione.
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