Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua impugna l'ordinanza di riesame che aveva confermato nei suoi confronti la misura cautelare (arresti domiciliari poi obbligo di dimora) ritenendosi parte di un'associazione finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli da lavoro. Contestava l'illogicità della motivazione perché: a) la conversazione intercettata, posta a fondamento, si riferirebbe a fatti anteriori al periodo di incolpazione; b) l'aiuto fornito sarebbe stato volto a risolvere un proprio interesse personale e non a preservare il sodalizio; c) le prove dimostrerebbero al più una disponibilità verso un unico indagato (Ripepi) e non partecipazione all'associazione; d) risultanze collegate a un reato di furto, annullato per improcedibilità, non sarebbero utilizzabili per sostenere l'associazione; e) la mera conoscenza dei legami tra Ripepi e la famiglia Mancuso non dimostrerebbe partecipazione associativa; f) lo spostamento di veicoli indicati da Ripepi sarebbe riconducibile a rapporti personali e non a contributo associativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'impugnazione si traduce essenzialmente in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, valutazione riservata al giudizio di merito. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Catanzaro completa e logicamente coerente: il provvedimento descriveva un aiuto costante e qualificato del ricorrente in più episodi conformi all'oggetto dell'associazione di piccole dimensioni fondata su legami fiduciari; la conversazione di settembre 2018 rientra ragionevolmente nel periodo di incolpazione che parte da giugno 2018 (la correzione temporale è ammessa in sede cautelare per la natura non definitiva dell'addebito); le risultanze relative al furto, pur annullate per improcedibilità formale, possono concorrere a dimostrare la gravità indiziaria relativa al delitto associativo. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p. (richiamato nell'atto per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende)
Stabilisce l'obbligo di condanna del proponente dell'impugnazione in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese e somma in favore della cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata ritenendo il ricorso manifestamente privo di pregio.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost. sent. n. 186/2000 (richiamata in relazione al requisito dell'assenza di colpa per evitare la sanzione alla cassa delle ammende)
Il richiamo è utilizzato per precisare che la condanna a somma in favore della cassa delle ammende non si applica solo in presenza di colpa; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la colpa del ricorrente sussistente.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non riguarda una riconsiderazione di merito: un ricorso che propone solo un'interpretazione alternativa delle prove è inammissibile.
- In sede cautelare l'addebito è definito come provvisorio: discrepanze temporali apparenti tra conversazioni/intercettazioni e il periodo indicato nell'imputazione possono essere valutate con un margine ragionevole, non con rigida coincidenza temporale.
- Risultanze relative a reati annullati per improcedibilità formale possono comunque concorrere, come circostanze, a formare la gravità indiziaria per reati diversi (es. associazione), perché la prova cautelare può fondarsi anche su elementi non penalmente utilizzabili o su condotte non definitive.
- La descrizione dettagliata e coerente dei comportamenti del prevenuto, specie se ripetuti e riconducibili all'"oggetto sociale" di un'associazione, può legittimare la conferma di una misura cautelare anche in presenza di argomentazioni difensive alternative.
- Se il ricorso appare manifestamente privo di pregio e riconducibile a mera rielaborazione delle valutazioni di merito, il proponente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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