Cassazione Penale, Sentenza n. 27075/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Roma del 26/10/2022 che aveva dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. relativa alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma il 19/11/2019. Il ricorrente sostiene di aver depositato l'istanza a mezzo PEC il 20/3/2021 e di aver sollecitato l'udienza il 31/5/2022; la Corte territoriale aveva ritenuto però che la documentazione fosse stata acquisita prima della procura speciale (20/3/2021) e che l'istanza fosse stata in ogni caso depositata oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza del processo, considerandone come data di effettivo deposito il 7/6/2022 (data in cui il cancelliere avrebbe trasmesso il sollecito alla IV sezione). Inoltre, è centrale la questione della modalità di deposito via PEC e della conformità dei requisiti tecnici imposti dalla normativa emergenziale (art. 24 dl n.137/2020 conv. n.176/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile, anche all'istanza di rescissione del giudicato (impugnazione straordinaria), la disciplina emergenziale prevista dall'art. 24, commi 6-bis e ss. del dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176), che imponeva specifiche modalità di deposito telematico (invio all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e trasmissione "in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"). L'istanza del ricorrente era stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quelli indicati nell'allegato del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero di Giustizia e risultava in formato PDF non sottoscritto digitalmente, quindi non idonea a soddisfare i requisiti di deposito previsti. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità. In base all'art. 616 c.p.p. la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
termine di trenta giorni dalla conoscenza del processo per proporre la rescissione del giudicato
La norma fissa il termine per proporre la rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che tale termine sia perentorio e decorra dalla conoscenza del processo, e che il deposito debba essere effettivo e conforme alle modalità richieste dalla normativa telematica speciale
art. 24, commi 6-bis e ss., dl. 28/10/2020 n.137, conv. con legge 18/12/2020 n.176
deposito dell'atto di impugnazione "all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato" e trasmissione "in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"
Disciplina emergenziale applicabile a tutti gli atti di impugnazione; richiede invio al PEC specificato e forma tecnica precisa (copia immagine e sottoscrizione digitale) perché il deposito telematico sia valido ai fini della tempestività
conseguenze della dichiarazione di inammissibilità (condanna al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende)
Stabilisce le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 44103 del 04/11/2021 Rv. 282168 - 01)
principio che la disciplina emergenziale si applica agli atti di impugnazione comunque denominati
Conferma che le disposizioni emergenziali sui depositi telematici devono essere applicate anche alle impugnazioni straordinarie come l'istanza di rescissione del giudicato
Massime di principio
- Le regole emergenziali di deposito telematico (art. 24 dl n.137/2020 conv. n.176/2020) si applicano anche alle impugnazioni straordinarie: occorre quindi rispettare puntualmente gli indirizzi PEC indicati e le modalità tecniche previste
- Il termine per proporre la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è perentorio: la domanda deve risultare depositata nei 30 giorni dalla conoscenza del processo tramite modalità valide; l'invio a indirizzo PEC diverso o in formato non conforme (es. PDF non firmato digitalmente, non "in immagine") non produce l'effetto di deposito utile ai fini della tempestività
- Per considerarsi tempestivo, il deposito telematico deve essere effettuato presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e rispettare la sottoscrizione digitale e la forma richiesta; una trasmissione invariabile o modificabile può essere ritenuta inidonea
- In caso di incertezza sul corretto recapito o formato, è opportuno utilizzare tutte le cautele: inviare contestualmente all'indirizzo PEC corretto, conservare ricevute di trasmissione, acquisire prova della sottoscrizione digitale e, se possibile, depositare copia cartacea o chiedere immediatamente l'integrazione/rimessione alla cancelleria competente
- La mancata osservanza delle modalità telematiche può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
- Se si rilevano errori formali nel deposito telematico prima della scadenza del termine, va tempestivamente esperita ogni azione correttiva (nuovo invio al PEC corretto, richiesta di integrazione), documentando le operazioni per dimostrare la diligenza
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