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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- del 22 novembre 2024, pronunciato dalla Prefettura di Latina, Area I, nei confronti del sig. -OMISSIS- e notificato allo stesso in data 23.11.2024, con il quale è stato è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e gli è stato ordinato di vendere o cedere le armi, le munizioni e le eventuali materie esplodenti di cui è in possesso a persone non conviventi entro il termine di gg. 150 dalla data di notifica del presente provvedimento; b) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti al ricorrente; c) del provvedimento di P.S. CAT. -OMISSIS-, Prot. Uscita n-OMISSIS- del 5 dicembre 2024, pronunciato in pari data dalla Questura della Provincia di Latina – Divisione P.A.S.I., nei confronti del sig. -OMISSIS-, a cui è stato notificato il 05.12.2024, con cui è stata decretata la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio -OMISSIS-- Q rilasciata dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-(Latina) in data 23.08.2024 di cui è titolare il sig.-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con ordine di cessione, e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso venatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura e la revoca della licenza di porto di fucile disposta dalla Questura, deducendo violazione degli artt. 11, 39 e 43 t.u.l.p.s. e dell'art. 20, comma 1, l. n. 110/1975, nonché eccesso di potere. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. La vicenda traeva origine dalla denuncia di un furto in abitazione, nel corso del quale erano state sottratte anche armi custodite in un armadio blindato. Il sopralluogo aveva evidenziato che le chiavi dell'armadio erano conservate dentro uno stivale da moto collocato su una mensola, in un'abitazione raggiungibile dall'esterno mediante impalcature installate per lavori di ristrutturazione. Secondo il ricorrente, tali circostanze non sarebbero state sufficienti a giustificare i provvedimenti di pubblica sicurezza.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa secondo cui la custodia delle armi non offriva adeguate garanzie di sicurezza: la disponibilità delle chiavi in un luogo facilmente accessibile, unitamente alla presenza di impalcature che agevolavano l'accesso di estranei all'abitazione, integrava una modalità di custodia negligente e oggettivamente inadeguata. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità del detentore, anche in assenza di precedenti penali o di una pluralità di episodi. Il giudice ha richiamato l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nelle autorizzazioni concernenti il porto e la detenzione di armi, funzionale alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, precisando che anche un fatto isolato può essere sufficiente quando sia significativo e indicativo del rischio di abuso o di cattiva custodia. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della ragionevolezza, coerenza e assenza di travisamento dei fatti; nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, condannato al pagamento di euro 2.000, oltre oneri e accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 11 t.u.l.p.s. (R.D. n. 773/1931)

    La disposizione concorre a fondare l'ampia valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente o titolare di autorizzazioni relative alle armi.

  • art. 38, ultimo comma, t.u.l.p.s. (R.D. n. 773/1931)

    il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza

    Impone al detentore di assicurare che il luogo e le modalità di custodia delle armi offrano adeguate garanzie di sicurezza.

  • art. 42 t.u.l.p.s. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato quale base della lata discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto e uso delle armi.

  • art. 43 t.u.l.p.s. (R.D. n. 773/1931)

    Consente di valutare rigorosamente l'affidabilità del soggetto e l'assenza di pericoli di abuso delle armi.

  • art. 20, comma 1, l. n. 110/1975

    la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica

    La custodia deve essere diligente e funzionale alla sicurezza pubblica; la conservazione delle chiavi in un luogo facilmente accessibile integra una violazione dell'obbligo di custodia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di porto, detenzione e uso delle armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto, in ragione della prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sulle aspettative individuali al conseguimento o mantenimento del titolo abilitativo.
  • La custodia delle armi non è adeguata quando le chiavi dell'armadio blindato siano conservate in un luogo facilmente accessibile a estranei; la presenza di condizioni ambientali che agevolino l'accesso all'abitazione può rafforzare il giudizio di negligenza e inaffidabilità.
  • Il giudizio di inaffidabilità ai fini dei provvedimenti in materia di armi può essere fondato anche su un singolo episodio, purché concreto, significativo e indicativo del rischio di abuso o di insufficiente custodia, senza necessità che il fatto abbia rilevanza penale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato alla verifica della ragionevolezza, coerenza e assenza di travisamento dei fatti; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa in assenza di tali vizi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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