Cassazione Civile, Ordinanza n. 12695/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva dalla richiesta di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore di un fabbricato in comproprietà e a carico del fondo antistante di proprietà del convenuto, con domanda di rimozione di fioriere, oggetti e auto che ostacolavano il transito e con richiesta di risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame, condannando il convenuto a cessare qualunque impedimento o turbativa alla servitù, ma senza riconoscere il risarcimento e senza prendere in esame una specifica domanda di negatoria servitutis proposta in appello. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 1079 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la corte territoriale aveva accolto la tutela confessoria senza riconoscere il danno risarcibile nonostante l'allegata occupazione del tracciato; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con conseguente difetto assoluto di motivazione, per non aver esaminato la domanda di negatoria servitutis e i correlati rimedi ripristinatori e risarcitori ex art. 949 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, affermando che nella tutela delle servitù prediali la lesione del diritto è di per sé produttiva di danno e che, in ogni caso, la concreta compromissione del godimento del passaggio era già emersa dagli atti, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla liquidazione, anche equitativa, del pregiudizio. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che la domanda di negatoria servitutis era stata ritualmente proposta e riportata in ricorso, ma la corte d'appello l'aveva del tutto omessa. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte designata in dispositivo per nuovo esame della domanda risarcitoria e della negatoria servitutis, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la tutela confessoria della servitù può comprendere l'accertamento della lesione e i rimedi ripristinatori, oltre al profilo risarcitorio
il tema della prova del danno va valutato alla luce degli oneri allegatori e probatori delle parti
censurata la regolazione delle spese in connessione all'esito della controversia
censurata la regolazione delle spese in connessione all'esito della controversia
dedotta violazione di norme di diritto sostanziale e processuale
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale
in presenza di lesione del diritto di servitù il danno può essere liquidato in via equitativa
il danno può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché siano indicati gli elementi fattuali da cui desumere esistenza e entità del pregiudizio
la contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere specifica e non generica
l'omessa pronuncia su una domanda autonomamente apprezzabile integra un vizio processuale denunciabile in cassazione
l'omessa pronuncia determina anche carenza motivazionale della sentenza
la negatoria servitutis consente i rimedi ripristinatori e risarcitori contro le turbative o le pretese sul fondo
richiamati congiuntamente per la tutela del diritto di servitù e del diritto di proprietà contro turbative e impedimenti
Massime di principio
- Nella tutela della servitù prediale, la lesione o turbativa del diritto può integrare di per sé un danno risarcibile, sicché il giudice non può negare il risarcimento per la sola mancanza di una specifica prova analitica del pregiudizio quando la compromissione del godimento risulti dagli atti.
- Il danno da impedimento o aggravamento dell'esercizio di una servitù può essere liquidato equitativamente, ove risultino provate la lesione del diritto e le concrete modalità della sua limitazione.
- La contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda di tutela reale deve essere specifica; una contestazione generica non è idonea a neutralizzare le allegazioni e le prove della controparte.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra un vizio di attività del giudice di merito denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., purché il ricorrente indichi in modo preciso l'atto e il contenuto della domanda non esaminata.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia richiede un rigoroso rispetto dell'autosufficienza, con puntuale trascrizione o localizzazione degli atti processuali rilevanti.
- In materia di servitù, il giudice deve esaminare distintamente la domanda di accertamento/confessoria e quella di negatoria, ove entrambe ritualmente introdotte, senza poterle assorbire implicitamente.
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