Ordinanza n. 972/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, di accoglimento del ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, relativa a una procedura disciplinata da bando comunale
Esito
Favorevole al resistente (cooperativa agricola e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa agricola ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, della cooperativa agricola. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Nella fase cautelare ha sostenuto, in sostanza, l'erroneità delle valutazioni del primo giudice circa l'insussistenza di una distorsione della dinamica concorrenziale e circa il profilo dell'inattività dell'amministrazione. La controversia riguardava una procedura il cui bando prevedeva specifici presidi di garanzia; il giudice cautelare ha inoltre rilevato che nessun offerente indipendente aveva presentato un'offerta di importo pari a quella della cooperativa appellata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta dall'appellante. A un esame sommario proprio della fase cautelare non è emersa con immediatezza l'erroneità della sentenza di primo grado, né quanto alla ritenuta insussistenza di una distorsione della dinamica concorrenziale, considerata la struttura della procedura e l'assenza di offerte indipendenti di importo pari a quella dell'appellata, né quanto al profilo dell'inattività amministrativa, alla luce del contenuto del bando e dei relativi presidi di garanzia. È stato inoltre ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto non era irreparabile e avrebbe potuto essere reintegrato in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso sia l'immediata evidenza dell'erroneità della sentenza, sia l'irreparabilità del pregiudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza non può essere concessa quando non emerga con immediatezza l'erroneità delle valutazioni del primo giudice sui profili sostanziali controversi.
- La valutazione cautelare della possibile distorsione della dinamica concorrenziale può tener conto della struttura della procedura e dell'assenza di offerte indipendenti di importo comparabile a quella dell'operatore interessato.
- Il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio è escluso quando il danno dedotto sia reintegrabile mediante gli effetti di un eventuale esito favorevole del giudizio di merito.
- Il contenuto del bando e i presidi di garanzia da esso previsti possono assumere rilievo nella valutazione cautelare delle contestazioni relative all'inattività dell'amministrazione.
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