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Ordinanza

Ordinanza n. 1386/2026 - Roma, Sezione 2T

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della D.D. CB/7346/2026 del 21 gennaio 2026 (all.1) con la quale il Dirigente del Settore U.O.A del II° Municipio di Via Dire Daua 11 dott.ssa Maria Josè Castrignanò Pasquale ha comunicato la decadenza con conseguente inefficacia e divieto di prosecuzione dell' attività di somministrazione della SCIA CB/103234/2026 del 26 agosto 2025 nonché di tutti i provvedimenti antecedenti, successivi connessi e conseguenziali ancorchè non conosciuti quali, esemplificativamente la DD 10436 del 27 gennaio 2026 (all.2) nonché della nota 1855 del 2 gennaio 2026 (all.3) e per quanto possa valere per l' impugnazione degli art. 9,10,11 e 26 della DAC n. 35 del 2010. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LUCRINI S.R.L. il 1\2\2026 : si chiede l’accoglimento, previa sospensiva emessa anche “inaudita altera parte”, dei motivi aggiunti proposti, in aggiunta alle censure formulate con il ricorso principale, per l’ annullamento della nota del SUAP del II Municipio n. 1855 del 2 gennaio 2026, della determina dirigenziale del II Municipio di Roma Capitale n. D.D. CB/7436/2026 del 21/1/. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LUCRINI S.R.L. il 1\2\2026 : si chiede l’accoglimento, previa sospensiva emessa anche “inaudita altera parte”, dei motivi aggiunti proposti, in aggiunta alle censure formulate con il ricorso principale, per l’ annullamento della nota del SUAP del II Municipio n. 1855 del 2 gennaio 2026, della determina dirigenziale del II Municipio di Roma Capitale n. D.D. CB/7436/2026 del 21/1/.

Giustizia amministrativa202601228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza, inefficacia e divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione oggetto di SCIA, nonché gli atti presupposti e conseguenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Municipio II di Roma Capitale ha dichiarato la decadenza, con conseguente inefficacia e divieto di prosecuzione, della SCIA presentata per l’attività di somministrazione, oltre agli atti presupposti e conseguenziali, tra cui una nota del SUAP e un’ulteriore determinazione dirigenziale. Ha inoltre contestato, per quanto occorrer possa, alcune disposizioni della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 35 del 2010. Con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento della nota SUAP e della determinazione dirigenziale, formulando anche domanda cautelare, eventualmente inaudita altera parte. Il testo dell’ordinanza non espone le singole censure di legittimità né le ragioni sostanziali poste a fondamento dell’impugnazione.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda cautelare mediante concessione o diniego della sospensione. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della società potessero essere soddisfatte attraverso il differimento della trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il dispositivo indica quale data per la trattazione del merito il 5 giugno 2025, anteriore alla data dell’ordinanza del 4 marzo 2026; il testo non chiarisce se si tratti di un errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la decisione cautelare e, in particolare, per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice ha ritenuto di poter soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione della trattazione del merito, senza adottare nel dispositivo una sospensione o un diniego espresso della misura cautelare.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando il giudice ritiene che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, può disporre tale fissazione senza definire la domanda cautelare con una sospensione dell’atto o con il suo rigetto espresso.
  • La fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura interlocutoria idonea, nel caso concreto, a soddisfare le esigenze cautelari senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure di annullamento.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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