Cassazione Penale, Ordinanza n. 18740/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per truffa. Il primo motivo contestava la motivazione sulla responsabilità ex art. 640 c.p., deducendo una diversa lettura del compendio probatorio e sostenendo che la valutazione del giudice di merito fosse errata nel ritenere che l'imputato avesse indotto in errore la persona offesa facendole credere di nutrire sentimenti nei suoi confronti al fine di procurarsi un ingiusto profitto. I successivi motivi censuravano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., il trattamento sanzionatorio e la provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta in favore della parte civile a titolo di ristoro dei danni morali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la doglianza che mira a una diversa ricostruzione dei fatti e del compendio probatorio, poiché la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, osservando che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Quanto alla provvisionale, ha affermato che le statuizioni civili provvisoriamente esecutive non sono censurabili in cassazione perché non ancora irrevocabili nel giudizio penale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
reato di cui all'art. 640 cod. pen.
La Corte ha ricondotto la condotta contestata alla truffa, ritenendo congrua la motivazione del giudice di merito sull'induzione in errore della persona offesa e sul conseguimento di un ingiusto profitto.
attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche sono state negate dal giudice di merito sulla base dell'intensità del dolo e della gravità del fatto; tale valutazione è stata ritenuta insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte richiama la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, da esercitarsi entro i criteri legali di commisurazione.
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito, che deve valorizzare gravità del fatto e intensità del dolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto forma di censura alla motivazione, miri a una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- La motivazione sulla responsabilità è censurabile in cassazione solo se presenta vizi logici o giuridici effettivi; non basta contrapporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando la decisione sia sorretta da motivazione coerente e non illogica.
- Le statuizioni civili provvisoriamente esecutive, come la provvisionale in favore della parte civile, non sono di regola censurabili con ricorso per cassazione nella fase penale, perché non assistite da irrevocabilità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure manifestamente infondate o non consentite, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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