Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22900/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

VIARENGO ha impugnato la sentenza di condanna per frode in commercio (artt. 56, 515 c.p.) sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente classificato il prodotto commercializzato come integratore alimentare. Il ricorrente ha fatto presente che il prodotto era un olio antiossidante e lenitivo, che il cosiddetto bugiardino indicava correttamente la presenza di 'tracce' e il rispetto del limite europeo dello 0,2% di THC, e che pertanto non sussistevano le connotazioni mendaci necessarie per integrare il reato. Ha inoltre censurato la mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna, pur ritenendo sussistenti i presupposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Accogliendo l'impostazione del Procuratore Generale, la Corte ha constatato che il prodotto non era un integratore ma un olio con proprietà lenitive e antiossidanti e che l'indicazione del limite 0,2% e della presenza di 'tracce' non era ingannevole. Mancando prova dell'intento di porre in vendita un aliud pro alio, è venuta meno la fattispecie di frode in commercio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; l'esame del secondo motivo (non menzione) è risultato superfluo.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 515

    Il reato di frode in commercio richiede la consegna all'acquirente di un aliud pro alio o di una cosa diversa da quella dichiarata; la norma tutela la lealtà negli scambi commerciali, non la sola liceità del prodotto. Occorre dimostrare con chiarezza la condotta ingannevole e l'intento di porre in vendita un bene diverso da quello dichiarato.

  • Codice penale, art. 56

    Articolo relativo al tentativo: citato in combinazione con l'art. 515 laddove rilevante l'ipotesi di tentativo; comunque la decisione della Corte di Cassazione si fonda sull'insussistenza della fattispecie, anche in relazione agli elementi volitivi richiesti.

  • Decreto ministeriale 04/11/2019

    Il d.m. disciplina limiti più rigorosi per gli alimenti; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di un olio non classificabile come integratore, il riferimento al limite europeo dello 0,2% (meno rigoroso) e all'indicazione di 'tracce' non fosse ingannevole.

  • Normativa europea sul limite di THC

    limite 0,2% previsto dalla normativa europea

    La Corte ha ritenuto legittimo il riferimento al limite dello 0,2% nel bugiardino per un prodotto non destinato a uso alimentare, e che l'indicazione delle 'tracce' fosse compatibile con tale riferimento, escludendo il carattere mendace delle informazioni fornite.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, Origlia, n. 14017/2018)

    Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018 (Origlia)

    Precedente che afferma che la fattispecie di frode in commercio non punisce la mera commercializzazione di prodotti leciti se l'etichettatura o l'uso indicato non è effettivamente fuorviante rispetto alla destinazione del bene; il principio è stato richiamato per escludere l'ingannevolezza delle indicazioni.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, Sassi, n. 15117/2024)

    Sez. 3, n. 15117 del 28/03/2024 (Sassi)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a conferma del principio secondo cui l'indicazione della destinazione o della natura del prodotto non integra automaticamente frode in commercio se non risulta ingannevole.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) è necessario dimostrare l'effettiva condotta ingannevole consistente nella consegna di un aliud pro alio o di una cosa diversa da quella dichiarata, con prove chiare dell'intento di porre in vendita un bene diverso.
  • La semplice non conformità a una normativa nazionale più rigorosa non comporta automaticamente responsabilità penale se il prodotto è correttamente descritto e rientra in altra categoria regolata da limiti differenti (es. limiti europei applicabili a prodotti non alimentari).
  • Le indicazioni contenute in etichetta o nel bugiardino (es. riferimenti a 'tracce' e al limite 0,2% di THC) non sono di per sé mendaci: va valutato se esse possano obiettivamente indurre in errore l'acquirente circa la natura o la destinazione del prodotto.
  • L'onere della prova grava sull'accusa: senza riscontri probatori sull'intento ingannevole e sulla concreta fuorvianza l'imputazione penale non può reggere.
  • Quando la Corte di merito riforma integralmente una sentenza assolutoria, è richiesto un convincente e rafforzato apparato probatorio per giustificare la condanna; in mancanza di ciò la Cassazione può annullare per insussistenza del fatto.
  • Sulle questioni relative alla non menzione della condanna: sebbene non esaminata nel merito dalla Cassazione in questo caso, in generale il beneficio va valutato secondo i presupposti di legge e non può essere negato esclusivamente perché non richiesto dall'imputato se ricorrono i requisiti di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.