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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03134/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo emerge inoltre che la sentenza impugnata aveva già escluso la tesi difensiva del ruolo marginale della ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/04/2025, deducendo: (1) difetto di motivazione sul riconoscimento fotografico; (2) difetto di motivazione sull'utilizzo di un'utenza telefonica; (3) un ulteriore motivo riproduttivo di censure già svolte in appello, con cui sostanzialmente si contestava la propria partecipazione al fatto e si sosteneva un ruolo marginale nella commissione del reato. La Corte rileva che i primi due motivi mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità se non vi è vizio del percorso argomentativo sulla capacità dimostrativa degli elementi valorizzati dal giudice di merito. Il terzo motivo è giudicato già esaminato e respinto dalla Corte territoriale con motivazione congrua, essendosi escluso che la ricorrente avesse avuto un ruolo marginale nel reato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Sono inammissibili in cassazione le censure che sollecitano una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo vizi del percorso motivazionale sulla capacità dimostrativa degli elementi valorizzati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito con una diversa, ancorché più plausibile, ricostruzione proposta dal ricorrente.
  • Le doglianze che si risolvono in una contestazione del significato attribuito alle prove o nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione, se non denunciano un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione sulla forza dimostrativa degli elementi considerati.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso il carattere marginale della partecipazione dell'imputato al reato, la censura che miri a una diversa qualificazione del suo ruolo, senza evidenziare specifici vizi della motivazione, non può trovare accoglimento in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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