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Ordinanza

Ordinanza n. 438/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6350/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa a una procedura per una posizione professionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dottoressa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione cautelare nell'ambito di una procedura indetta dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura né le censure articolate contro l'ordinanza di primo grado. L'appellante ha comunque prospettato l'esistenza di un danno grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non allegato un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora. Ha inoltre rilevato che, qualora l'appellante risultasse vittoriosa all'esito del giudizio, non vi sarebbero ostacoli al suo subentro nella posizione oggetto della procedura controversa. L'assenza del periculum ha esonerato il Collegio dall'esame del fumus boni iuris e dei profili di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per l'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la mancata allegazione e dimostrazione di un danno grave e irreparabile comporta il rigetto dell'istanza cautelare, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris o le censure di merito.
  • Il periculum in mora non sussiste quando l'eventuale esito favorevole del giudizio consenta comunque il successivo subentro dell'interessato nella posizione oggetto della procedura, senza ostacoli irreversibili.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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