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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17211/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Corte è stata investita di un'istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio, i quali hanno segnalato che nella sentenza n. 17142/2025 erano stati indicati, per mera svista, come parte ricorrente l'"Agenzia delle dogane" anziché l'"Agenzia del demanio". Il provvedimento richiesto non mirava a riesaminare il merito della controversia, ma soltanto a rettificare la denominazione erroneamente riportata in due punti della motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'incidente di correzione e ha disposto la rettifica dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 17142/2025, ordinando che ove compare la dicitura "Agenzia delle dogane" si legga invece "Agenzia del demanio". Ha inoltre precisato che, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non si provvede sulle spese, poiché non è configurabile una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il provvedimento è stato annotato sull'originale della sentenza corretta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze della Corte di cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. quale base del procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    È richiamato insieme agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. quale base del procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è soccombenza, sicché non possono essere liquidate le spese.

Massime di principio

  • Costituisce errore materiale correggibile la divergenza meramente testuale tra la volontà espressa dal giudice e la sua manifestazione letterale, purché la svista sia immediatamente percepibile e non incida sulla sostanza della decisione.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è destinato a modificare l'assetto sostanziale degli interessi regolato dalla decisione da correggere.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non può farsi luogo alla liquidazione delle spese, poiché manca una vera situazione di soccombenza anche se una parte si oppone all'istanza.
  • La rettifica può riguardare anche la corretta individuazione nominativa della parte indicata nel provvedimento, quando l'errore risulti dalla lettura immediata del testo e degli atti del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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