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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40739/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi principali: 1) violazione dell'art. 601, commi 3 e 5, c.p.p. e vizio di motivazione per presunta nullità della citazione a comparire per il giudizio di appello e per mancata indicazione dell'avviso di procedimento in camera di consiglio; l'eccezione si fondava sulla novella introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che avrebbe aumentato il termine a comparire da 20 a 40 giorni e imposto un avviso specifico nella citazione; 2) violazione delle norme sulla determinazione della pena (art. 133, 62-bis, 69 c.2-3 c.p.) e sulle fattispecie di reato (artt. 624, 625 c.1 n.7, 635 c.p.), con doglianza sulla eccessività della pena, sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sulla esclusione dell'aggravante per cosa esposta alla pubblica fede in ragione della condotta della persona offesa (veicolo lasciato con chiavi inserite e sistema di videosorveglianza).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto tempestiva la citazione a comparire per l'appello perché, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite (informazioni provvisorie nn. 9-10/2024), la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (termine di 40 giorni e nuove modalità di avviso) si applica soltanto agli atti d'impugnazione proposti dal 1 luglio 2024; per gli appelli proposti anteriormente (qui: appello del 9 luglio 2021) resta applicabile il termine precedente (venti giorni) e le modifiche non possono essere applicate retroattivamente a favore del reo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7, non viene esclusa dal fatto che il proprietario abbia lasciato le chiavi nel veicolo o che fosse presente videosorveglianza, salvo che la sorveglianza sia concretamente idonea e specificamente efficace a impedire la sottrazione; inoltre la Corte territoriale ha motivato congruamente la prevalenza, ai fini della quantificazione della pena, dei precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna per danneggiamento e furto aggravato, le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, la pena di giustizia e l'obbligo di pagamento delle spese, compresa la condanna alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    previsione del termine a comparire e modalità di avviso per l'udienza di appello (comma 3 e 5)

    La modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ha fissato il termine a comparire in 40 giorni e ha imposto specifici avvisi nella citazione; tuttavia, per la fattispecie esaminata la Corte ha ritenuto tale disciplina non applicabile retroattivamente agli appelli proposti prima del 1/7/2024

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 34, comma 1, lett. g))

    introduzione del termine minimo di quaranta giorni e dell'obbligo di indicare l'avviso relativo all'udienza in camera di consiglio

    La modifica è valida, ma secondo l'orientamento delle Sezioni Unite trova applicazione agli impugnazioni proposte dal 1 luglio 2024 in poi; non può essere applicata retroattivamente agli appelli antecedenti

  • art. 23-bis decreto-legge 28/10/2020, n.137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n.176

    disciplina transitoria utilizzata per la deliberazione senza presenza delle parti

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria (minor termine a comparire per appelli presentati fino al 30/6/2023) e ha deliberato sulle conclusioni scritte ai sensi delle norme emergenziali

  • art. 625, comma 1, n.7 cod. pen.

    circostanza aggravante della sottrazione di cosa esposta alla pubblica fede

    La giurisprudenza di legittimità afferma che l'aggravante sussiste anche quando il proprietario ha lasciato le chiavi inserite o il veicolo aperto; la presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude l'aggravante se non si dimostra una sorveglianza specificamente ed efficacemente idonea a impedire il furto

  • art. 624 e art. 635 cod. pen.

    fattispecie di furto e danneggiamento

    I reati contestati sono stati ritenuti integrati dai giudici di merito e confermati dalla Corte di cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice di merito che ha attribuito prevalenza ai precedenti penali dell'imputato nell'ambito del bilanciamento delle circostanze

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese

    Sulla base della decisione di rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    vizi denunciabili in cassazione (lett. b, c, e: motivazione e violazione di legge)

    I motivi proposti sono stati esaminati nei limiti previsti; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure di legge e di motivazione svolte dal ricorrente

Massime di principio

  • Le modifiche procedurali introdotte da d.lgs. n.150/2022 in materia di termine a comparire e avvisi nella citazione per appello si applicano, secondo le Sezioni Unite, agli impugnative proposte dal 1/7/2024; per appelli anteriori resta applicabile la disciplina previgente, evitando applicazioni retroattive sfavorevoli o confusorie
  • La mancata indicazione, in decreti di citazione anteriori all'ambito di applicazione della novella, della nuova formula sull'udienza in camera di consiglio non determina automaticamente la nullità quando la novella non è applicabile al caso concreto
  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 (cosa esposta alla pubblica fede) non è esclusa dal fatto che la vittima abbia agito con negligenza (es. lasciando chiavi nel veicolo) né dalla presenza di sistemi di videosorveglianza, salvo che non emerga una sorveglianza concretamente efficace e specifica a impedire la sottrazione
  • La determinazione della pena resta affidata all'apprezzamento del giudice di merito nell'ambito dei criteri dell'art.133 c.p.; i precedenti penali possono legittimamente prevalere nella ponderazione tra circostanze aggravanti e attenuanti
  • In impugnazioni per cassazione fondate su violazioni procedurali introdotte da successiva normativa, è essenziale verificare la data di proposizione dell'impugnazione per valutare la normativa applicabile e la possibile retroattività

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