Cassazione Penale, Sentenza n. 1196/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p. per presunta intempestività. L'Esposito sosteneva di essere venuto a conoscenza della sentenza irrevocabile solo in data 16/05/2024 in seguito alla notifica dell'ordine di esecuzione mentre si trovava in carcere; contestava che la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. non fosse idonea a provare la conoscenza personale del processo e lamentava che la mancata allegazione dell'ordine di esecuzione al momento del deposito non poteva determinare l'inammissibilità quando l'istanza riportava comunque riferimenti e date precisi e il documento poteva essere prodotto successivamente prima dell'udienza camerale prevista dall'art.127 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento. Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'istanza di rescissione conteneva tutti gli elementi necessari (date della sentenza, data di irrevocabilità, notifica del decreto di citazione all'avvocato, dichiarazione di assenza, data della notifica dell'ordine di esecuzione del 16/05/2024) e quindi fosse comprovata la tempestività. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
Stabilisce il termine di trenta giorni per proporre l'istanza di rescissione del giudicato rispetto al momento della conoscenza della sentenza; la Corte ha applicato questa norma richiedendo che la tempestività sia adeguatamente allegata.
Norma di riferimento sul rimedio della rescissione del giudicato; richiamata nel contrasto interpretativo e procedurale con l'art. 629 bis e con l'onere di allegazione.
Regola l'udienza camerale e le modalità di trattazione in sede di rescissione; il ricorrente aveva lamentato che l'ordinanza era stata emessa inaudita altera parte senza la fissazione dell'udienza camerale prevista.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la notifica al difensore in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha rilevato che la notifica al difensore, pur formalmente valida, non sempre equivale a prova della conoscenza personale dell'imputato e pertanto può non bastare a far decorrere il termine di trenta giorni.
Massime di principio
- L'istante che chiede la rescissione del giudicato deve allegare in modo rigoroso e specifico le circostanze che comprovano la tempestività rispetto al momento di effettiva conoscenza del procedimento.
- La notifica di atti al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. non sempre è sufficiente a provare la conoscenza personale dell'imputato; il giudice deve valutare caso per caso se la prova della conoscenza è effettiva.
- La mancata produzione immediata di un documento probatorio (es. ordine di esecuzione) non determina automaticamente inammissibilità se l'istanza contiene riferimenti e date che rendono verosimile la tempestività e il documento può essere acquisito o prodotto successivamente nell'istruttoria camerale.
- Il giudice di merito deve esercitare il potere di accertamento quando subsistono dubbi sulla tempestività anziché dichiarare subito l'inammissibilità, soprattutto se l'istanza presenta elementi concreti che giustificano ulteriori verifiche.
- Nei procedimenti di rescissione del giudicato è essenziale documentare il momento in cui l'imputato si è effettivamente venuto a conoscenza della sentenza o della condanna per calcolare correttamente il termine di trenta giorni.
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