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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23770/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza ministero di difensore abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte. L'inammissibilità è stata ritenuta causa preliminare e assorbente rispetto a ogni motivo di ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma limitata al trattamento sanzionatorio, aveva deciso sulla sentenza del Tribunale di Napoli relativa a un reato in materia di tabacchi lavorati esteri/contrabbando indicato con riferimento agli artt. 291-bis e 291-ter, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973. L'ordinanza non entra nel merito dei motivi, perché rileva preliminarmente che il ricorso è stato presentato dall'interessato personalmente e non da un difensore iscritto all'albo speciale per il patrocinio in Cassazione. Per tale ragione il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., con declaratoria de plano e conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto a mezzo di difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità, rilevabile de plano e preliminare rispetto all'esame dei motivi.

  • legge n. 103 del 2017

    Le modifiche introdotte consentono la declaratoria de plano dell'inammissibilità in presenza di una causa assorbente e immediatamente rilevabile.

  • artt. 291-bis e 291-ter, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973

    Sono gli articoli indicati a fondamento della contestazione originaria definita nei precedenti gradi di giudizio; la decisione di legittimità non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza di un difensore cassazionista costituisce una causa preliminare e assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di ricorso.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può pronunciare de plano e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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