Cassazione Civile, Ordinanza n. 09496/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2013 su un immobile catastalmente classificato in categoria A/10 e di fatto utilizzato come abitazione principale dal possessore, il quale risultava residente nell'immobile. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece riconosciuto l'agevolazione prevista per l'abitazione principale, ritenendo decisiva la dimora abituale e la residenza anagrafica, e non la categoria catastale A/10. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 e dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992. Sostiene che l'immobile, alla data di imposizione, non avesse destinazione abitativa ma fosse censito come ufficio, destinazione imposta anche dagli strumenti urbanistici, e che l'agevolazione non potesse essere riconosciuta a un immobile iscritto in A/10, salvo che ne fosse stata impugnata la classificazione catastale. Nella memoria il ricorrente precisa che la variazione catastale sarebbe intervenuta solo successivamente, nel corso del giudizio di appello, a seguito del rilascio di un permesso di costruire. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria, sostenendo la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del comune. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ritenendo che il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione sia intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, e ha posto a carico del controricorrente le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che l'agevolazione per abitazione principale non spetti quando l'immobile, all'epoca d'imposta, sia classificato in categoria catastale A/10, poiché la categoria catastale ha rilievo decisivo ai fini del trattamento esonerativo e dell'individuazione della base imponibile; il mero uso di fatto come abitazione e la residenza anagrafica non bastano, se non si impugna il classamento o non risulta una diversa classificazione riferibile al periodo d'imposta considerato.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze, salvo le categorie A/1, A/8 e A/9; per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si determina secondo la rendita e i moltiplicatori, con esclusione della categoria A/10 dal moltiplicatore previsto per il gruppo A, a conferma della rilevanza della categoria catastale.
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La nozione di abitazione principale e le relative agevolazioni sono richiamate per affermare che il beneficio presuppone la destinazione dell'immobile ad abitazione principale nei limiti fissati dalla disciplina fiscale e catastale.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
Il classamento si effettua in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche dell'unità immobiliare esistenti al momento del classamento.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 62
La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell'immobile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione IMU per abitazione principale, la categoria catastale dell'immobile ha rilievo decisivo: un immobile classificato in A/10, destinato a ufficio e studio privato, non può essere trattato come abitazione principale solo perché di fatto utilizzato come dimora abituale e sede di residenza anagrafica.
- L'agevolazione fiscale presuppone che il contribuente abbia operato in conformità alla disciplina legale e catastale; se contesta la classificazione dell'immobile, il contribuente deve impugnare l'atto di classamento e fornire la prova dei presupposti di una diversa classificazione.
- La sola prova della residenza anagrafica o dell'uso di fatto come abitazione non basta a superare il dato formale del classamento catastale quando la normativa fiscale collega il beneficio alla corretta classificazione dell'immobile.
- Non può invocarsi il principio di uguaglianza per ottenere un trattamento fiscale agevolato in contrasto con la disciplina vigente e con la diversa base imponibile prevista per immobili correttamente classificati in categorie catastali differenti.
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