Cassazione Civile, Sentenza n. 18060/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA anno 2015 per il disconoscimento degli acquisti di materiale ferroso da parte di fornitori di etnia rom ritenuti privi di adeguate risorse e inattendibili; l'Ufficio contestava l'inesistenza o l'inesigibilità delle operazioni sulla base di molteplici elementi indiziari: assenza di dichiarazioni fiscali dei fornitori, mancanza di capacità patrimoniale/operativa, dichiarazioni dei fornitori sulla impossibilità di raccogliere/trasportare grandi quantitativi, modalità di conferimento tramite timbri di soggetti titolari di partita IVA, mancata compilazione di documenti/formulari, assenza di registri contabili e pagamenti in contanti. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di omissione di pronuncia, motivazione apparente, insufficiente valutazione della documentazione contabile e bancaria e violazione delle regole sulle presunzioni (c.d. divieto di doppie presunzioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla presunta omissione di pronuncia e sulla motivazione apparente, affermando che la CTR aveva fornito una motivazione sufficiente (minimo costituzionale) e che la valutazione delle dichiarazioni dei terzi è avvenuta nel contesto di un quadro probatorio complessivo. Ha confermato che la mera esibizione di fatture, scritture contabili o mezzi di pagamento non è di per sé idonea a dimostrare la effettività delle operazioni quando sussistono elementi indiziari contrari e che la catena di inferenze presuntive è ammissibile purché ogni passaggio sia grave, preciso e concordante. Ha quindi respinto tutti e cinque i motivi e ordinato il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per lamentare omissione di pronuncia; la Corte ha spiegato che non basta l'assenza di enunciazione formale quando la questione è implicitamente rigettata e che la censura deve essere svolta per violazione di legge o difetto di motivazione, non per omessa pronuncia.
art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme invocate come base del ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti di sindacato in sede di legittimità (inammissibilità di censure che attengono al libero convincimento del giudice di merito e differenza tra vizio di motivazione e errore di valutazione).
Richiesto quale parametro sul contenuto della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR soddisfacesse il requisito di chiarezza e gli elementi necessari a ricostruire l'iter argomentativo.
Riferiti al principio del libero convincimento del giudice e all'apprezzamento delle prove: la Corte ha ricordato che la valutazione di merito è insindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale secondo i limiti di legge.
Riferimento all'onere della prova: la Corte ha confermato che l'Ufficio può fornire elementi indiziari tali da trasferire l'onere probatorio sul contribuente.
Richiamato rispetto alle presunzioni e al principio che il fatto noto accertato per presunzioni può legittimare un'ulteriore inferenza presuntiva se ogni presunzione è grave, precisa e concordante; la Corte ha escluso l'esistenza di un divieto assoluto di 'doppie presunzioni'.
Norma applicata per disporre l'obbligo, a carico del ricorrente principale, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La prova a carico dell'Amministrazione finanziaria può fondarsi su elementi indiziari anche quando provengono da dichiarazioni di terzi: tali dichiarazioni vanno valutate nel contesto di un quadro probatorio complessivo e non considerate isolatamente.
- La mera esibizione di fatture, registri contabili o mezzi di pagamento non esclude automaticamente la possibilità che l'operazione sia fittizia se sussistono elementi oggettivi contrari (assenza di dichiarazioni fiscali del fornitore, incapacità organizzativa/operativa del fornitore, pagamenti in contanti, mancanza di formulari o registri).
- Non esiste un divieto assoluto di 'presunzioni a catena': è ammissibile formulare inferenze successive purché ciascuna inferenza sia sorretta da indizi 'gravi, precisi e concordanti' in modo da conferire sufficiente attendibilità al fatto ignoto.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove del merito è limitato: si può censurare la motivazione solo per violazione di legge o per vizio di motivazione, non per semplice diverso apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito.
- Per difendersi efficacemente in casi simili il contribuente deve fornire elementi probatori diretti e concreti idonei a smentire gli indizi dell'Ufficio: ad esempio prove della capacità organizzativa e patrimoniale del fornitore, documenti di trasporto/consegna effettivi, riconciliazioni bancarie affidabili (bonifici tracciabili), testimonianze e ogni elemento che renda implausibile l'ipotesi di operazioni fittizie.
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