Cassazione Penale, Ordinanza n. 06059/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito, ritenendo non applicabile l'aumento di termine previsto per l'imputato assente poiché la declaratoria di assenza era stata revocata in primo grado. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 giugno 2025. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio che l'impugnazione era stata depositata l'11 agosto 2025, oltre il termine utile: secondo il collegio, non spettava l'aumento di quindici giorni previsto per l'imputato dichiarato assente, perché dagli atti risultava che il Tribunale di Milano, all'udienza del 13 aprile 2023, aveva revocato la precedente declaratoria di assenza. Di conseguenza il ricorso doveva considerarsi tardivo e quindi inammissibile de plano.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.
Indica il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione; nel caso concreto il ricorso è stato considerato depositato oltre tale termine.
art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato insieme al comma 2, lett. c), per individuare il termine applicabile all'impugnazione in relazione alla decorrenza e al computo dei giorni.
art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p.
Richiamato per il computo del termine di impugnazione e della sua decorrenza.
Prevede l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare per l'imputato dichiarato assente; la Corte ne esclude l'applicazione perché la declaratoria di assenza era stata revocata.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
È la base normativa per dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta oltre il termine.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso in cassazione.
Richiamata come fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citato per la disciplina processuale relativa alla condizione di assenza dell'imputato e ai suoi effetti nei giudizi successivi.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'osservanza del termine per proporre ricorso è requisito essenziale di ammissibilità: il deposito tardivo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione riconosciuto all'imputato dichiarato assente opera solo se tale qualità permane; se la declaratoria di assenza è stata revocata, non può essere invocato per prorogare il termine di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando la tardività risulti ictu oculi dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, salvo che non sia esclusa la colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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