Cassazione Penale, Ordinanza n. 31503/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del giudice dell'udienza preliminare che disponeva il giudizio, nonché contro i connessi atti istruttori e altri atti emessi nel procedimento. Ha dedotto la violazione di numerose norme del codice di procedura penale, lamentando vizi attinenti alla fase endoprocedimentale e, in via implicita, sostenendo la pretesa impugnabilità in cassazione di tali atti, anche sotto il profilo della loro asserita abnormità. Il procedimento, secondo il testo, riguarda contestazioni per calunnia, falso e truffa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che il ricorso fosse diretto contro provvedimenti endoprocedimentali non impugnabili in cassazione, eventualmente censurabili solo con l'impugnazione della decisione di merito. Ha escluso altresì la configurabilità dell'abnormità, osservando che tale vizio, di elaborazione giurisprudenziale, ricorre solo quando l'atto determina una stasi irreversibile del processo, evenienza non presente nel caso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 c.p.p.
Norme invocate dalla difesa come disposizioni processuali asseritamente violate, senza che la Corte entri nel merito delle singole doglianze perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
artt. 420, 420-bis, 420-ter, 429-quater, 421, 424, 431, 484 e 489 c.p.p.
Disposizioni processuali richiamate nel ricorso per contestare atti e provvedimenti della fase dell'udienza preliminare e degli atti istruttori connessi.
Massime di principio
- I provvedimenti endoprocedimentali non sono di regola autonomamente impugnabili per cassazione; le relative doglianze vanno fatte valere con l'impugnazione della decisione che definisce il merito.
- L'abnormità dell'atto è configurabile solo quando il provvedimento determini una stasi irreversibile del processo; in mancanza di tale effetto, non è consentito utilizzare il vizio per aggirare il regime delle impugnazioni.
- Quando il ricorso avverso atti non impugnabili è proposto in cassazione, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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