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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34523/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Mariano ha chiesto il permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 invocando la "collaborazione impossibile/inesigibile" ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, perché non poteva fornire una collaborazione effettiva con la giustizia. Il Tribunale di sorveglianza, dopo precedenti pronunce e rinvii, ha dichiarato inammissibile l'istanza per sopravvenuta carenza d'interesse in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 che ha esteso l'accesso ai permessi anche ai non collaboranti a condizione di dimostrare l'assenza di collegamenti attuali e l'assenza di pericolo di ripristino dei legami. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo che la previsione della collaborazione impossibile rimane rilevante e che la sentenza costituzionale ha introdotto una fattispecie distinta (il detenuto che sceglie di non collaborare) con un onere probatorio più gravoso, quindi il suo interesse all'accertamento della impossibilità della collaborazione persiste.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha rigettato la censura relativa all'art. 627 c.p.p. (perché la precedente pronuncia di questa Corte era antecedente alla pubblicazione della sentenza costituzionale e non poteva aver implicitamente confermato l'interesse). Ha invece ritenuto violato l'art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354/1975 poiché la Corte costituzionale n. 253/2019 non ha soppressa la previsione della collaborazione impossibile/inesigibile: tale situazione resta autonoma e, se accertata positivamente dal Tribunale, esclude l'onere aggiuntivo di provare l'assenza di rischio di ripristino dei contatti. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente dichiarato sopravvenuta carenza di interesse. La decisione impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale in diversa composizione.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 4-bis, comma 1-bis

    Prevede l'accesso ai permessi premio anche nei casi di collaborazione impossibile o inesigibile purché siano acquisiti elementi che escludano l'attualità di collegamenti con organizzazioni criminali. La Corte di cassazione interpreta che questa previsione resta operativa e distinta dalla fattispecie introdotta dalla Corte costituzionale.

  • legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 30-ter

    Norma che disciplina i permessi premio; funge da riferimento per la richiesta avanzata dal detenuto.

  • legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 58-ter

    Richiamata nel ragionamento del Tribunale originario in relazione alla valutazione dei legami attuali con la criminalità organizzata; la pronuncia della Corte costituzionale ha inciso sull'interpretazione della presunzione di persistenza dei legami.

  • sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019

    pubblicata in G.U. l'11 dicembre 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità di una parte dell'art. 4-bis nella parte in cui precludeva ogni concessione di permessi in assenza di collaborazione effettiva; ha aperto la possibilità per i non collaboranti di ottenere permessi purché dimostrino l'assenza di collegamenti attuali e la mancanza di pericolo di ripristino dei legami. Questo ha creato una nuova ipotesi distinta da quella della collaborazione impossibile.

  • art. 136 Cost.

    Stabilisce l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; rilevante per determinare la decorrenza degli effetti della sentenza n. 253/2019.

  • giurisprudenza di questa Corte (es. Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020; Sez. 1, n. 29151 del 24/09/2020)

    Conferma l'interpretazione secondo cui la collaborazione impossibile/inesigibile resta fattispecie autonoma e che la scelta di non collaborare impone un onere probatorio più ampio (incluso il rischio di ripristino dei collegamenti).

Massime di principio

  • La sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 ha introdotto una nuova via per l'accesso ai permessi premio anche per i non collaboranti, ma non ha abrogato la previsione legislativa della collaborazione impossibile/inesigibile; le due ipotesi restano distinte.
  • Se il detenuto dimostra che la collaborazione è oggettivamente impossibile o inesigibile, il Tribunale deve valutare positivamente tale situazione: in tal caso non pesa su di lui l'onere aggiuntivo di provare l'assenza di rischio di ripristino dei legami.
  • Se il detenuto sceglie semplicemente di non collaborare, l'onere probatorio è più gravoso: occorre dimostrare non solo l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ma anche l'assenza del pericolo del loro futuro ripristino.
  • Il Tribunale non può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse basandosi automaticamente sulla sentenza costituzionale: deve prima verificare se ricorre l'accertamento della impossibilità della collaborazione (che preserva l'interesse del ricorrente).
  • Nel valutare ricorsi e rinvii, va considerata la data di efficacia delle pronunce costituzionali (art. 136 Cost.) e delle decisioni della Corte di cassazione, perché la tempestività può influire sulla portata delle affermazioni contenute nei provvedimenti impugnati.
  • In pratica, chi richiede permessi premio dovrebbe scegliere e provare la correttezza dell'impostazione più favorevole: se invocare la collaborazione impossibile (puntando sull'accertamento dell'impossibilità) o provare, se non collabora per scelta, l'ulteriore requisito dell'assenza di rischio di ripristino dei contatti.

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