Ordinanza n. 1566/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1. provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanità, protocollo 0033623, datato 1° settembre 2025, notificato in pari data, con il quale il ricorrente veniva escluso dal concorso per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato perché giudicato “NON IDONEO” ai sensi dell'art. 24, punto 9, del d.m. 9 settembre 2022, n. 168; 2. d.m. 9 settembre 2022, n. 168; 3. ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, ivi compresi gli accertamenti medici, i verbali, colloqui e prove testologiche sulla cui base è stata decretata l'inidoneità, quand'anche non conosciuti lesivi dell'interesse del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 29 gennaio 2026: del provvedimento di non idoneità del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanità, protocollo 0017511, datato 2 dicembre 2025, notificato in pari data; del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanità, protocollo 0017643, datato 2 dicembre 2025 e notificato in pari data, contenente le motivazioni rese dalla commissione esaminatrice in ordine alla non idoneità; del decreto del Ministero dell’Interno di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3.117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, pubblicata in data 19 dicembre 2025, sul sito web del Ministero dell’Interno concorsionline.poliziadistato.it; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand’anche non conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità attitudinale, confermata all'esito del riesame disposto in sede cautelare, nonché atti connessi e graduatoria finale nella parte relativa al mancato inserimento del candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che lo aveva dichiarato non idoneo ai fini dell'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, unitamente al decreto ministeriale recante i criteri della procedura e agli accertamenti, verbali, colloqui e prove testologiche posti a fondamento dell'esclusione. In seguito all'ordinanza cautelare del 19 novembre 2025, n. 6428, il candidato è stato riesaminato da una commissione diversamente composta ed è stato nuovamente giudicato non idoneo il 2 dicembre 2025. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il nuovo giudizio di non idoneità, le relative motivazioni, la graduatoria finale di merito e la dichiarazione dei vincitori, nonché il mancato inserimento del candidato nella graduatoria. La controversia cautelare richiede di valutare la coerenza interna del sub-procedimento di accertamento dell'attitudine, nel quale intervengono un perito selettore, un funzionario psicologo e una commissione, e di delimitare le rispettive competenze e la tollerabilità di eventuali scostamenti nei giudizi espressi sui medesimi profili.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda di annullamento in sede cautelare. Ha ritenuto che le questioni sollevate presentassero una complessità tale da imporre un approfondimento nella sede di merito, in particolare quanto alla coerenza tra le valutazioni dei diversi soggetti coinvolti nell'accertamento attitudinale e ai limiti degli eventuali scostamenti tra i relativi giudizi. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la discussione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
fissare per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026
Quando la definizione della controversia richiede un approfondimento incompatibile con la decisione immediata in sede cautelare, il giudice può fissare direttamente l'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, quando la controversia sull'idoneità attitudinale a una procedura selettiva richiede di ricostruire la coerenza interna del sub-procedimento e di definire i rapporti tra le valutazioni di più organi o soggetti tecnici, il giudice può ritenere necessario un approfondimento nella sede di merito anziché anticipare la decisione definitiva in fase cautelare.
- L'art. 55, comma 10, c.p.a. consente al giudice, in presenza di questioni complesse che richiedano un esame approfondito, di fissare direttamente l'udienza pubblica per la discussione del merito senza definire la controversia con la sola decisione cautelare.
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