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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19819/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'istituto di credito contro il decreto del Tribunale di Prato. Secondo la curatela, la Corte aveva erroneamente ritenuto che essa non avesse svolto difese nel giudizio di legittimità, mentre il controricorso era stato regolarmente notificato e depositato, ma non era confluito nel fascicolo per un disguido di cancelleria. Nella fase rescissoria la curatela ha chiesto che il ricorso originario della banca fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. La banca ha resistito alla revocazione e, in via rescissoria, ha insistito per la cassazione del decreto del Tribunale, sostenendo la correttezza della propria posizione sull'ammissione del credito in via privilegiata pignoratizia. La controversia sostanziale riguardava l'insinuazione al passivo, dopo revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., di un credito derivante dalla restituzione di somme già conseguite dalla banca mediante escussione di polizze costituite in pegno, nonché la possibilità di riconoscere al credito natura privilegiata anziché chirografaria; era inoltre contestata l'applicabilità della disciplina delle garanzie finanziarie di cui al d.lgs. 170/2004.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione della curatela, revocando la precedente ordinanza n. 17690/2022 per errore di fatto percettivo, poiché il controricorso della curatela era stato effettivamente depositato ma non considerato per un disguido di cancelleria. Esaminato poi il ricorso originario della banca nella fase rescissoria, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale di Prato sul mancato richiamo alla disciplina del d.lgs. 170/2004 e ha affermato che la revoca del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio determina il diritto del creditore a insinuarsi al passivo con il medesimo privilegio, nel rispetto delle regole distributive della legge fallimentare. In conseguenza, il decreto del Tribunale è stato cassato con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    Il mancato apprezzamento di un atto regolarmente prodotto, ma non inserito nel fascicolo per disguido d'ufficio, integra errore di fatto emendabile con revocazione ordinaria, non con correzione di errore materiale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento deve essere almeno idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; una motivazione meramente assertiva integra anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 67 legge fall.

    La revoca del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio rileva ai fini dell'insinuazione al passivo e non esclude, di regola, il riconoscimento del privilegio connesso alla garanzia escussa.

  • d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170

    Il giudice di merito deve indicare in modo concreto le ragioni dell'eventuale non applicabilità della disciplina delle garanzie finanziarie al pegno in controversia.

  • artt. 111, 111-bis, 111-ter e 111-quater legge fall.

    Il credito del soggetto che ha subito la revocatoria si insinua nel passivo secondo le regole distributive proprie della procedura, conservando il privilegio originario se il pagamento revocato era assistito da garanzia reale.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio sussiste quando il giudice, per un difetto percettivo del fascicolo imputabile all'ufficio, supponga l'inesistenza di un atto che invece era stato regolarmente prodotto e che non era oggetto di contestazione.
  • La correzione di errore materiale non è esperibile quando l'errore investe la percezione del contenuto degli atti processuali e incide sulla decisione; in tal caso il rimedio è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • La motivazione è giuridicamente insufficiente quando si limita ad affermazioni apodittiche che non consentono di comprendere le ragioni dell'esclusione di una disciplina invocata dalle parti.
  • La revoca del pagamento effettuato al creditore pignoratizio non trasforma automaticamente il credito restitutorio in un credito chirografario: il credito va ammesso al passivo con il medesimo privilegio inerente alla garanzia, secondo le regole della legge fallimentare.
  • Nel giudizio di ammissione al passivo, la riqualificazione del credito conseguente alla revocatoria deve essere valutata tenendo conto della funzione della garanzia e delle norme distributive concorsuali, evitando disparità di trattamento tra creditori garantiti che abbiano escusso il pegno e creditori garantiti che non lo abbiano fatto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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