Cassazione Penale, Sentenza n. 17113/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Collegio che lo giudicava per reati fiscali. La Corte di appello dichiarò l'istanza inammissibile per mancata allegazione del verbale dell'udienza del 14/10/2021 (necessario per verificare data, contenuto del provvedimento e tempestività della ricusazione), per mancata documentazione della presenza dell'imputato in udienza e per mancanza di autenticazione della firma sull'atto. Il ricorrente ha invece sostenuto che la ricusazione era stata formulata in udienza il 14/10/2021 e che il verbale non era stato messo a disposizione dalla cancelleria nel brevissimo arco temporale tra l'udienza e il termine per il deposito; ha altresì depositato una dichiarazione scritta sottoscritta e dedotto che l'atto era stato sottoscritto e depositato personalmente dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame dell'istanza di ricusazione. La Cassazione ha rilevato che, alla luce della consultazione degli atti, la ricusazione era stata effettivamente proposta in udienza il 14/10/2021 (cfr. trascrizione dell'udienza) e che era stata depositata una dichiarazione scritta, sottoscritta e versata in atti dal Varriale; quindi l'inammissibilità per mancata allegazione del verbale e per mancanza di autenticazione era immotivata. La Corte di appello avrebbe dovuto acquisire gli atti necessari (tra cui il verbale) e motivare specificamente sul merito della ricusazione, evitando un rigetto per mere carenze formali non accertate.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 38, comma 2
art. 38 co. 2 c.p.p. (riferimento alla proposizione della ricusazione in udienza)
La ricusazione può essere proposta in udienza e la tempestività deve poter essere verificata con il verbale; la mancata produzione immediata di atti non è automaticamente decisiva se dagli atti processuali risulta che la dichiarazione sia stata resa in udienza
Cass. Sez. 2, n. 2675 del 25/05/1994, Rv. 199408 (giurisprudenza citata)
richiami alla natura della procedura di ricusazione
La procedura di ricusazione non richiede indagini a largo raggio; il giudice deve limitarsi a verificazioni mirate e può acquisire informazioni di carattere documentale per apprezzare la fondatezza della ricusazione
Massime di principio
- Se la ricusazione viene formulata in udienza, il verbale dell'udienza è documento essenziale per verificare la tempestività e la presenza della parte: la sua mancata allegazione non deve automaticamente determinare l'inammissibilità se il fascicolo contiene già elementi (es. trascrizione dell'udienza, depositi) che consentono la verifica
- Il giudice investito dell'istanza ha il dovere, prima di dichiararla inammissibile per carenze formali, di acquisire d'ufficio dagli atti i documenti necessari (per es. verbale) e di motivare specificamente in ordine alla ritualità della proposizione
- La procedura di ricusazione ha natura sommaria: non è richiesta l'apertura di indagini ampie; sono sufficienti verifiche mirate e richieste di informazioni che consentano di decidere sull'incompatibilità
- La mancata autenticazione della firma non è necessariamente ostativa se risulta che l'atto è stato sottoscritto e depositato personalmente dalla parte o se la dichiarazione risulta dalla trascrizione d'udienza
- In presenza di dubbi sulla ritualità o sulla tempestività di una ricusazione, il rimedio corretto del giudice è l'acquisizione di atti e la valutazione del merito, non il rigetto immediato per carenze formali non accertate
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