Cassazione Penale, Sentenza n. 25100/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Perciaccante era stato condannato dal Tribunale di Castrovillari per il reato di cui all'art. 650 c.p. per non avere ottemperato all'ordinanza sindacale n. 3796 del 28/09/2021, che intimava di eliminare lo stato di pericolo derivante da un balcone deteriorato di sua proprietà. In cassazione il ricorrente ha contestato la motivazione circa l'elemento soggettivo e la mancanza nella ordinanza di una specificazione del pericolo concreto e attuale; ha altresì sostenuto che, in assenza di tale pericolo, si configura solo l'illecito amministrativo ex art. 677 c.p. e non la contravvenzione ex art. 650 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo pregiudiziale: la mancata specificazione di un pericolo concreto e attuale rende applicabile non la contravvenzione ex art. 650 c.p. ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma 1, c.p. (con principio di specialità che esclude la concorrenza con l'art. 650). Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
La contravvenzione richiede l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità idonei a prevenire un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità; se manca tale concreto pericolo, non è configurabile il reato.
Prevede l'illecito amministrativo per inosservanza di provvedimenti dell'autorità in materia di pubblica incolumità (comma 1) e la contravvenzione quando dall'inosservanza derivi un concreto pericolo per le persone (comma 3); per il principio di specialità il comma 1 esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 650 quando non sussiste pericolo concreto e attuale.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 48093 del 06/10/2023, Petrone)
Conferma il principio secondo cui l'inosservanza di ordinanze sindacali che impongono lavori di messa in sicurezza integra la contravvenzione ex art. 677, comma 3, solo se dalla condotta derivi un concreto pericolo per le persone; in difetto si applica il comma 1 (illecito amministrativo) e non opera la concorrenza con l'art. 650 c.p.
Massime di principio
- Per configurare il reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che l'ordinanza impugnata vieti o ordini in presenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità; senza questa specificazione la fattispecie è di natura amministrativa (art. 677 c.p.).
- Il principio di specialità: se l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma 1, si applica, esso esclude la configurabilità della contravvenzione ex art. 650 c.p.
- In giudizio difensivo è strategico contestare la motivazione dell'ordinanza sindacale quando questa non documenta un pericolo concreto e attuale; ciò può determinare l'esclusione della rilevanza penale della condotta.
- Le autorità che intendono perseguire penalmente l'inosservanza devono motivare chiaramente l'esistenza di un pericolo attuale per le persone nell'atto (ordinanza), altrimenti il procedimento penale è destinato a fallire per carenza della tipicità.
- La presenza di interventi mitiganti (es. transennamento, lavori in corso) o l'assenza di evidenze di caduta di materiali possono indebolire la qualificazione penale e favorire la ricaduta nella sfera amministrativa.
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