Cassazione Penale, Sentenza n. 7359/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva concesso la detenzione domiciliare ma aveva rigettato la richiesta congiunta di affidamento in prova al servizio sociale. Il motivo principale del ricorso per cassazione era la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'art. 47 Ord. pen. (l. 26/07/1975, n. 354): secondo la difesa il Tribunale aveva valutato in modo incongruo il progetto rieducativo presentato dalla ricorrente, limitandosi a rilevare la mancanza di un'occupazione lavorativa stabile e non considerando adeguatamente il progetto di reinserimento proposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse effettuato una valutazione congrua e unitaria delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità della condannata e sul progetto rieducativo, che è stato ritenuto inadeguato. La Corte ha osservato che la mancanza di occupazione è stata considerata in correlazione con l'assenza di un percorso di revisione critica dei comportamenti criminosi e che il giudizio negativo sul concedere l'affidamento in prova era supportato dal compendio informativo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La norma fornisce i parametri per la concessione delle misure alternative (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale). Nel caso la Corte ha confermato che l'applicazione dell'art. 47 richiede una valutazione prognostica della personalità del condannato, comprensiva della natura e gravità del reato e dei comportamenti successivi, nonché della concretezza e adeguatezza del progetto rieducativo.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini)
Richiamati principi consolidati secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, oltre alla natura e gravità del reato, è indispensabile valutare la condotta successiva del condannato e la concreta presenza di elementi positivi (come il percorso di revisione critica) che consentano un giudizio prognostico favorevole e una ragionevole prevenzione del rischio di recidiva.
Massime di principio
- La valutazione per l'affidamento in prova al servizio sociale è essenzialmente prognostica: occorre valutare unitariamente la natura del reato, la personalità del condannato e il comportamento successivo alla commissione del reato.
- La mancanza di occupazione stabile può costituire un elemento di valutazione negativo, ma non va considerata isolatamente: è rilevante nella misura in cui si inserisce nel complessivo progetto rieducativo e nel percorso di revisione critica del condannato.
- Per aumentare le probabilità di ottenere misure alternative, il richiedente deve documentare un progetto rieducativo concreto e prove di adesione a un percorso di revisione critica (attività formative, terapeutiche, lavorative o di volontariato), nonché acquisire elementi oggettivi che dimostrino il cambiamento comportamentale.
- In sede di cassazione non è ammesso un nuovo apprezzamento libero delle prove: il controllo della Corte è limitato a profili di legittimità e alla congruità della motivazione; dunque la difesa deve puntare a dimostrare violazioni di legge o mancanze logiche nella motivazione, non una semplice rivalutazione dei fatti.
- Il giudizio negativo sull'affidamento può essere sorretto da un insieme di elementi informativi anche di carattere discretivo; pertanto le decisioni del Tribunale di sorveglianza, se ben motivate e fondate su compendio probatorio, difficilmente saranno riformate in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7260/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7261/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7262/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7263/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7264/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7265/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →