Sentenza n. 851/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento - del provvedimento recante sanzione disciplinare di sospensione dal servizio del Capo della Polizia - Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS-/SAA/I/-OMISSIS- del 25.08.2022, notificato il 04.10.2022 e ogni atto o provvedimento connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, adottata dal Capo della Polizia, per dichiarazioni pubbliche ritenute lesive dell'autorità e del prestigio del Presidente del Consiglio e dei membri del Governo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo, in primo luogo, l'illegittimità dell'avvio e della trattazione del procedimento durante il periodo di sospensione dal servizio conseguente all'inottemperanza all'obbligo vaccinale. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 12 e 20 d.P.R. 737/1981 e dell'art. 32 d.P.R. 395/1995, per la mancata indicazione del superiore gerarchico che avrebbe rilevato l'infrazione, l'assenza del rapporto informativo trasmesso al Questore, il mancato rinvio della seduta disciplinare nonostante un certificato medico, l'interruzione della seduta per indifferibili esigenze di servizio, la lesione dell'imparzialità e della terzietà del Consiglio di disciplina, il superamento del termine di conclusione del procedimento e l'omessa comunicazione agli organi centrali dell'organizzazione sindacale. Con il terzo motivo ha sostenuto che le dichiarazioni rese in un'intervista pubblica rientrassero nei limiti della continenza formale e sostanziale del diritto di critica sindacale e ha dedotto vizi istruttori e violazione del principio di proporzionalità. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che la sospensione dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale non interrompesse né estinguesse il rapporto di impiego e non esonerasse il dipendente dall'osservanza dei doveri connessi al rapporto, sicché l'Amministrazione conservava il potere disciplinare. Le censure procedimentali sono state respinte perché l'intervista era stata direttamente visionata dal Questore, coincidente con il soggetto che aveva rilevato la violazione e avviato l'iniziativa disciplinare, rendendo non necessario un autonomo rapporto informativo; il ricorrente aveva ricevuto un link per partecipare da remoto, la seduta era già stata precedentemente rinviata per ragioni mediche e l'interessato aveva comunque partecipato con il proprio difensore. Il rinvio della prosecuzione della seduta era adeguatamente motivato da inderogabili impegni istituzionali dei componenti del Consiglio e il ricorrente non aveva dimostrato che si fossero concretamente verificate ingerenze o pressioni esterne. Non è stata ravvisata violazione di termini perentori né una durata irragionevole del procedimento; quanto alle comunicazioni sindacali, risultava effettuato l'inoltro all'Ufficio relazioni sindacali e l'organizzazione di appartenenza non era qualificata come organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale. Il motivo relativo al diritto di critica è stato ritenuto infondato: il complesso delle dichiarazioni rese in un programma pubblico, comprendenti accuse di manipolazione, addebiti di odio e cattiveria al Governo e riferimenti all'apologia del fascismo, eccedeva i limiti di continenza formale e sostanziale, anche considerando la qualità di rappresentante sindacale e appartenente alla Polizia di Stato. La sanzione di tre mesi è stata ritenuta non arbitraria, non manifestamente illogica e proporzionata alla gravità delle espressioni e al pregiudizio arrecabile all'immagine dell'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, punto 1, d.P.R. 737/1981
Prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio applicata nel caso concreto.
art. 4, punto 18, d.P.R. 737/1981
Costituisce la disposizione disciplinare posta a fondamento della contestazione relativa a comportamenti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Amministrazione.
artt. 12 e 20 d.P.R. 737/1981
Disposizioni procedurali invocate dal ricorrente, la cui violazione è stata esclusa dal TAR.
art. 32 d.P.R. 395/1995
Disposizione procedurale invocata dal ricorrente, la cui violazione è stata esclusa.
art. 28 l. 300/1970
Richiamato con riferimento al distinto giudizio promosso dall'organizzazione sindacale per la repressione della condotta antisindacale; il TAR ne valorizza l'esistenza per escludere una concreta lesione del diritto di difesa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sospensione dal servizio conseguente all'inottemperanza all'obbligo vaccinale, non determinando la cessazione del rapporto di impiego, non esonera il dipendente dall'osservanza dei doveri derivanti dal rapporto e non impedisce all'Amministrazione di esercitare il potere disciplinare.
- Quando il superiore gerarchico che rileva direttamente l'infrazione coincide con il soggetto che avvia l'iniziativa disciplinare, non è necessario un autonomo rapporto informativo avente la medesima funzione conoscitiva, purché l'accertamento della violazione risulti documentato.
- La mancata partecipazione personale alla seduta disciplinare non determina di per sé una lesione del diritto di difesa quando l'interessato sia stato posto in condizione di partecipare da remoto, abbia già beneficiato di un rinvio e abbia comunque partecipato alla trattazione con il proprio difensore.
- Il rinvio o l'interruzione della seduta del Consiglio di disciplina per inderogabili esigenze istituzionali non viola di per sé i principi di imparzialità e terzietà; occorre allegare e dimostrare una concreta ingerenza o pressione esterna idonea a incidere sull'esito del procedimento.
- Il diritto di critica sindacale del dipendente pubblico, anche quando riferito a temi di interesse generale, incontra i limiti della continenza formale e sostanziale; dichiarazioni pubbliche gravemente denigratorie e non supportate da elementi di veridicità possono integrare illecito disciplinare.
- La sanzione disciplinare è legittima quando la valutazione amministrativa della gravità delle dichiarazioni e della loro lesività per l'immagine dell'Amministrazione non risulti arbitraria, manifestamente illogica o sproporzionata.
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