Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10612/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Con il primo motivo egli ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto/lieve entità della ricettazione, sostenendo che la condotta fosse meno grave di quanto ritenuto dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato il mancato bilanciamento tra l'attenuante invocata e la contestata recidiva infraquinquennale. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo sussistenti i presupposti della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sul mancato riconoscimento della lieve entità della condotta, valorizzando la complessiva valutazione del fatto, il numero e la tipologia dei documenti e delle carte di pagamento ricettate, oltre al profilo personale dell'imputato; tale apprezzamento di merito non era rivalutabile in sede di legittimità in assenza di manifeste contraddizioni o illogicità. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall'inammissibilità del primo. Il terzo motivo è stato reputato non consentito in cassazione, poiché la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione della gravità della condotta e dei plurimi precedenti penali, incompatibili con la non abitualità richiesta dalla norma. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La circostanza attenuante o la riduzione di pena per la ricettazione lieve non è riconoscibile quando la valutazione complessiva del fatto, del numero e della tipologia dei beni ricettati e della personalità dell'imputato esclude la lieve entità della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la gravità della condotta e i plurimi precedenti penali dell'imputato escludono la non abitualità del comportamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sulle circostanze di fatto poste a base del diniego della lieve entità, salvo che la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede non solo la minima offensività concreta della condotta, ma anche la non abitualità del comportamento; la presenza di plurimi precedenti penali può legittimare il diniego della causa di non punibilità.
  • Quando il primo motivo di ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, i motivi ad esso logicamente subordinati possono restare assorbiti.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito non può tradursi in una diversa ponderazione degli elementi fattuali già valutati in appello.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàRicettazione
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.