Cassazione Civile, Ordinanza n. 38968/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per una sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla indebita percezione di aiuti comunitari erogati dall'AIMA per la trasformazione industriale degli agrumi conferiti nelle campagne 1997-1998 e 1998-1999. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'Amministrazione e rigettato l'opposizione proposta dal destinatario della sanzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione dell'onere della prova e della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 22 e 23, anche in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La Corte ha però ritenuto che le censure fossero del tutto generiche, perché si limitavano a contestare l'accertamento di merito senza indicare compiutamente il contenuto del provvedimento di archiviazione richiamato e senza mettere in discussione in modo specifico la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, che avevano accertato la fittizietà del conferimento dei limoni sulla base del rapporto della Guardia di finanza e delle dichiarazioni dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore, osservando che i motivi non superavano la soglia dell'assoluta genericità e miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata non sia mancante, apparente o manifestamente illogica. Non sono state liquidate spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato dal ricorrente a fondamento del motivo di ricorso
L. n. 689 del 1981, artt. 3, 22 e 23
richiamati dal ricorrente come norme violate nella disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 2 e art. 3 L. n. 898/1986
richiamati nella descrizione della sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a contestare in modo generico l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, senza indicare specificamente gli elementi di prova o le ragioni dell'errore denunciato.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, perché il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito se la motivazione impugnata è presente e non manifestamente illogica.
- Un provvedimento richiamato dalla parte, se non viene trascritto o almeno illustrato nel suo contenuto rilevante, non è idoneo a sorreggere un motivo di ricorso sufficientemente specifico.
- Quando la parte intimata non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- Nei casi previsti dalla legge processuale, la declaratoria di inammissibilità comporta il rilievo dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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