Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29260/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta ad ottenere la totalizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006, dei periodi contributivi maturati in parte presso l'INPS e in parte presso la gestione Enasarco, al fine di valorizzarli per il diritto alla pensione di reversibilità di cui già fruiva. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece riconosciuto che l'Enasarco rientra tra gli enti previdenziali privatizzati considerati dalla norma, ma aveva comunque negato la totalizzazione sul rilievo che il trattamento Enasarco ha natura integrativa rispetto alla previdenza INPS e che, dunque, i periodi assicurativi risultavano coincidenti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, sostenendo che la norma non distingue tra pensioni integrative e non integrative, include gli enti del d.lgs. n. 509 del 1994 tra cui l'Enasarco, e limita il divieto di cumulo ai soli periodi coincidenti in relazione all'anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione, non al diritto alla totalizzazione in sé.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza precedente secondo cui il d.lgs. n. 42 del 2006 consente la totalizzazione solo dei periodi assicurativi non coincidenti e, per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'Enasarco, tale requisito non ricorre perché il trattamento Enasarco, pur divenuto nel tempo integrativo rispetto alla pensione INPS, non sostituisce il regime generale ma lo integra, con persistente obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi e quindi l'inapplicabilità del regime di cumulo richiesto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 42 del 2006, art. 1

    La totalizzazione dei periodi assicurativi è ammessa solo tra periodi non coincidenti; la norma si applica anche agli enti previdenziali privatizzati, ma non consente il cumulo quando la contribuzione afferisce a periodi sovrapposti.

  • L. n. 243 del 2004

    È richiamata come fonte di attuazione del d.lgs. n. 42 del 2006, che disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi.

  • d.lgs. n. 509 del 1994

    Gli enti previdenziali privatizzati ricompresi nell'elenco sono attratti nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 42 del 2006.

  • L. 22 luglio 1966, n. 613

    È richiamata nel percorso evolutivo del trattamento previdenziale degli agenti di commercio gestito da Enasarco, divenuto integrativo rispetto all'INPS.

  • D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, art. 29

    Norma richiamata quale passaggio dell'evoluzione del regime previdenziale degli agenti di commercio in relazione all'Enasarco.

  • L. 2 febbraio 1973, n. 12

    È richiamata come ulteriore base normativa della trasformazione del trattamento Enasarco in forma integrativa rispetto all'INPS.

  • D.M. 10 settembre 1962

    È richiamato per indicare l'istituzione originaria del fondo di previdenza Enasarco con caratteri di esclusività e autonomia.

  • Cass. n. 8887/2016

    Precedente conforme richiamato sul requisito della non coincidenza dei periodi assicurativi ai fini della totalizzazione.

  • Cass. n. 27969/2018

    Precedente conforme richiamato sul medesimo principio di non coincidenza dei periodi per il cumulo.

  • Cass. n. 1327/2013

    Precedente richiamato per affermare che il trattamento Enasarco non sostituisce il regime generale ma lo integra.

  • Cass. n. 8467/2007

    Precedente richiamato in tema di natura integrativa del trattamento previdenziale Enasarco.

  • Cass. n. 8201/1995

    Precedente richiamato a sostegno della qualificazione del trattamento Enasarco come forma integrativa di tutela.

  • Cass. civ., sez. lav., n. 22068/2020

    Precedente richiamato per ribadire che il regime del cumulo ex d.lgs. n. 42 del 2006 richiede periodi non coincidenti e non si applica agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti Enasarco.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il regime della totalizzazione dei contributi tra diverse gestioni previdenziali è ammesso solo se i periodi assicurativi non sono coincidenti; in presenza di sovrapposizione temporale il cumulo è escluso.
  • L'inclusione di un ente previdenziale privatizzato nell'elenco delle gestioni cumulabili non basta, da sola, a consentire la totalizzazione quando il relativo trattamento ha natura integrativa e coesiste con l'obbligo di iscrizione alla gestione generale.
  • Per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'Enasarco, la contribuzione versata alla gestione integrativa non elimina la contemporanea appartenenza al regime INPS; pertanto i medesimi periodi assicurativi non possono essere totalizzati due volte.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è infondata se la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte sul significato della norma applicata.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.