Cassazione Penale, Sentenza n. 9616/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno denunciato la violazione di norme processuali per aver ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello via PEC all'avvocato difensore (ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p.), nonostante avessero eletto domicilio per le notifiche presso la loro residenza in Prato, via di Gabbiana n. 1/4. È stata eccepita la nullità derivante dalla mancata notifica nel luogo eletto e l'omessa decisione della Corte d'appello su tale eccezione, sollevata nelle conclusioni in vista dell'udienza in camera di consiglio ex art. 23 bis L. 176/2020.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo accertando la nullità di ordine generale a regime intermedio per la mancata notifica nel domicilio eletto. Poiché l'eccezione era stata tempestivamente sollevata e la Corte d'appello non si era pronunciata, il vizio ha avuto efficacia assorbente sugli altri motivi. P.Q.M. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
La notifica al difensore via PEC è regolata dal comma 4, ma non è idonea a supplire alla notifica nel domicilio eletto dall'imputato; se l'imputato ha eletto domicilio per le notifiche, la mancata osservanza di tale elezione integra una nullità rilevante.
art. 182 codice di procedura penale
Stabilisce i termini decadenziali per la deduzione delle nullità. La Corte ha qualificato la nullità come di ordine generale a regime intermedio, quindi deducibile nei termini di cui all'art. 182.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, conv. L. 176/2020
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale; ne deriva che le conclusioni difensive sono state presentate per iscritto e valutate nell'istruttoria scritta.
Riguarda lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio nell'ambito del contraddittorio scritto; le conclusioni sono state rassegnate in vista dell'udienza ex art. 23 bis.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 48916/2018 e n. 27546/2023)
Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023
La Corte richiama la consolidata dottrina secondo cui la nullità di ordine generale a regime intermedio è deducibile entro i termini di cui all'art. 182; i precedenti sono stati citati a sostegno della qualificazione del vizio come rilevabile d'ufficio o su eccezione nei termini decadenziali.
Massime di principio
- Se l'imputato ha eletto domicilio per le notifiche, la notifica del decreto di citazione o di altri atti processuali deve essere eseguita in quel luogo; la notifica al difensore via PEC non sostituisce automaticamente tale obbligo.
- La violazione della regola di notifica al domicilio eletto può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p.
- Se l'eccezione di nullità viene sollevata nelle conclusioni o nel contraddittorio scritto e la Corte di merito non decide sul punto, la Suprema Corte può annullare la sentenza per vizio procedurale rilevante.
- L'accoglimento di una nullità procedurale fondamentale può avere effetto assorbente sulle restanti censure, rendendo superflua la loro valutazione.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa: 1) verifichi e documenti tempestivamente l'elezione di domicilio; 2) sollevi l'eccezione di mancata notifica nei termini e nelle conclusioni; 3) inviti la Corte a pronunciarsi espressamente sulla questione per evitare pregiudizi procedurali.
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