Cassazione Penale, Sentenza n. 37165/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato, condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 25 marzo 2025 per il delitto di cessione di stupefacenti e destinatario della conferma della condanna da parte della Corte di appello di Napoli il 4 maggio 2026, ha proposto un unico motivo di ricorso. Ha denunciato l’omessa trattazione orale dell’appello, benché il difensore avesse presentato sul portale del deposito degli atti penali, l’11 marzo 2026, richiesta tempestiva, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, avvenuta il 25 febbraio 2026. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli, rilevando che il giudizio era stato celebrato con rito cartolare nonostante la tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale del difensore. Ha qualificato la conseguente nullità come assoluta e insanabile, poiché il rito seguito era difforme da quello richiesto e aveva comportato l’assenza del difensore in un caso di presenza obbligatoria. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Il testo non specifica statuizioni sulle spese o sulla pena.
Norme richiamate
L'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla I. n. 176 del 2020, prorogato dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 come ulteriormente modificato, stabilisce che il giudizio di appello si svolge per iscritto a meno che una parte formuli richiesta di trattazione orale nei modi e nei termini previsti.
Nel regime emergenziale considerato, l’appello si svolge in forma scritta salvo rituale richiesta di trattazione orale presentata nei termini previsti.
Nel giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta ed insanabile nei termini di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La celebrazione dell’appello in forma cartolare nonostante la rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale determina, per l’assenza del difensore in un caso di presenza obbligatoria, una nullità assoluta e insanabile.
Nel caso in cui, nonostante l'istanza indicata, l'udienza si celebri con trattazione scritta la giurisprudenza di questa Corte ha assunto due diversi orientamenti riguardo alla nullità che si produce, ritenendo o che sia una nullità di carattere generale a regime intermedio, da eccepire ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv.285774), ovvero che sia una nullità assoluta ed insanabile per violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, Rv. 287370).
La disposizione è richiamata per dar conto dell’orientamento che qualifica il vizio come nullità generale a regime intermedio; il Collegio non lo segue e privilegia la qualificazione del vizio come nullità assoluta e insanabile.
Massime di principio
- Nel giudizio cartolare d’appello disciplinato dalla normativa emergenziale, la rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale impone che il processo sia celebrato oralmente secondo il modello richiesto.
- La celebrazione dell’appello con rito camerale non partecipato nonostante la richiesta tempestiva di trattazione orale determina una nullità assoluta e insanabile quando comporta l’assenza del difensore in un caso in cui la sua presenza è obbligatoria.
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