Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo depositato dall'INPS e ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, espressamente anche in relazione alle spese di lite. Non vi è stato esame nel merito dei cinque motivi di ricorso, poiché la lite si è definita per sopravvenuta composizione transattiva.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente dell'INPS aveva agito per ottenere la restituzione di somme che assumeva dovute a titolo di remunerazione aggiuntiva per un'attività di stima degli immobili svolta nell'ambito di pratiche di mutuo tra il terzo quadrimestre 2010 e il primo quadrimestre 2013, ritenuta dal primo giudice ulteriore rispetto alle mansioni ordinarie. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva negato tale diritto, qualificando l'attività come compresa nei compiti e doveri d'ufficio per la stretta correlazione con l'incarico e con il rapporto di servizio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza d'appello; nelle more, l'INPS ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte d'appello aveva ritenuto inapplicabile la norma, perché l'attività contestata doveva considerarsi ricompresa nei compiti e doveri d'ufficio in ragione della stretta correlazione con l'incarico e il rapporto di servizio.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano in cassazione un accordo di conciliazione che definisce integralmente la controversia, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la chiusura del giudizio anche quanto alle spese di lite, secondo quanto statuito nel dispositivo, se la composizione transattiva investe l'intero rapporto litigioso.
  • Nelle controversie relative a compensi ulteriori del dipendente pubblico, l'attività svolta può essere esclusa dall'ambito dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 quando sia strettamente connessa ai compiti e doveri d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.