Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo depositato dall'INPS e ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, espressamente anche in relazione alle spese di lite. Non vi è stato esame nel merito dei cinque motivi di ricorso, poiché la lite si è definita per sopravvenuta composizione transattiva.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente dell'INPS aveva agito per ottenere la restituzione di somme che assumeva dovute a titolo di remunerazione aggiuntiva per un'attività di stima degli immobili svolta nell'ambito di pratiche di mutuo tra il terzo quadrimestre 2010 e il primo quadrimestre 2013, ritenuta dal primo giudice ulteriore rispetto alle mansioni ordinarie. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva negato tale diritto, qualificando l'attività come compresa nei compiti e doveri d'ufficio per la stretta correlazione con l'incarico e con il rapporto di servizio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza d'appello; nelle more, l'INPS ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello aveva ritenuto inapplicabile la norma, perché l'attività contestata doveva considerarsi ricompresa nei compiti e doveri d'ufficio in ragione della stretta correlazione con l'incarico e il rapporto di servizio.
Massime di principio
- Quando le parti depositano in cassazione un accordo di conciliazione che definisce integralmente la controversia, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la chiusura del giudizio anche quanto alle spese di lite, secondo quanto statuito nel dispositivo, se la composizione transattiva investe l'intero rapporto litigioso.
- Nelle controversie relative a compensi ulteriori del dipendente pubblico, l'attività svolta può essere esclusa dall'ambito dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 quando sia strettamente connessa ai compiti e doveri d'ufficio.
Come è indicizzato
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