Ordinanza n. 293/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto nr. -OMISSIS- protocollo n° -OMISSIS-del 22 aprile 2026 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori notificato in data 06.05.2026, con il quale è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, per qualsiasi ufficio della sede -OMISSIS-; b) di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello sopra impugnato ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente, ancorché non conosciuto; e per l’effetto, riconoscere il diritto del ricorrente ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001 ad essere assegnato temporaneamente presso la -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede richiesta dal dipendente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, presso qualsiasi ufficio della sede richiesta, domandandone l'annullamento previa sospensione e il riconoscimento del diritto all'assegnazione temporanea. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'omessa adeguata considerazione e ponderazione delle esigenze assistenziali connesse alla presenza di figli minori di tenerissima età, nonché l'omessa verifica della loro effettiva compatibilità con la situazione degli organici dell'ufficio di assegnazione e di quello richiesto. Tali esigenze erano già state apprezzate dall'Amministrazione, che aveva disposto una precedente assegnazione temporanea di sessanta giorni ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 254/1999.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria competenza territoriale in ragione della sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Quanto al fumus boni iuris, ha ravvisato una sufficiente plausibilità della censura relativa alla mancata debita considerazione e ponderazione delle esigenze assistenziali riguardanti i figli minori di tenerissima età, anche alla luce della precedente assegnazione temporanea già riconosciuta dall'Amministrazione, e della compatibilità di tali esigenze con gli organici dell'ufficio di provenienza e di quello richiesto. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che la mancata considerazione delle esigenze assistenziali potesse determinare un pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, disponendo il mantenimento del ricorrente nell'ufficio di attuale servizio sino alla definizione del giudizio di merito, fissato per l'udienza pubblica del 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di assegnazione temporanea del dipendente; in sede cautelare il giudice ha richiesto una adeguata considerazione delle esigenze assistenziali connesse ai figli minori e della loro compatibilità con le esigenze organizzative e di organico.
La precedente assegnazione temporanea di sessanta giorni è stata valorizzata come elemento indicativo del fatto che l'Amministrazione aveva già apprezzato le esigenze assistenziali del dipendente.
È la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha accolto l'istanza ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel valutare un'istanza di assegnazione temporanea di un dipendente pubblico fondata su esigenze assistenziali relative a figli minori di tenerissima età, l'Amministrazione deve procedere a una considerazione effettiva e a una ponderazione concreta di tali esigenze, mettendole in rapporto con la situazione degli organici dell'ufficio di provenienza e di quello richiesto.
- La precedente concessione di un'assegnazione temporanea per ragioni assistenziali costituisce un elemento rilevante che l'Amministrazione deve considerare nel successivo esame di una richiesta analoga, senza che ciò determini automaticamente il diritto alla nuova assegnazione.
- La mancata adeguata ponderazione delle esigenze assistenziali connesse a figli minori può integrare, in sede cautelare, un fumus boni iuris; il rischio di compromissione di tali esigenze può inoltre configurare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
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