Cassazione Penale, Ordinanza n. 36865/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile in concorso in un episodio qualificato in origine come rapina, deducendo: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per mancata assoluzione per non aver commesso il fatto, sostenendo che non fosse configurabile la responsabilità concorsuale; 2) contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto come furto e per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) carenza o contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti dell'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., contestando anche la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché in larga parte reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello e, comunque, diretti a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse motivato in modo congruo sulla responsabilità concorsuale del ricorrente, riqualificando il suo contributo ai sensi dell'art. 116 c.p. e valorizzando la prevedibilità dello sviluppo della condotta verso il delitto di rapina; ha inoltre escluso che vi fosse travisamento della prova o illogicità manifesta. Quanto al secondo motivo, ha osservato che, una volta riconosciuta l'applicazione dell'art. 116 c.p. con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, risultava logicamente esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In relazione al terzo motivo, ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e che il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione originaria del concorso di persone nel reato
applicato dal giudice di merito per riqualificare il contributo del ricorrente nel reato diverso ed escludere che rispondesse del delitto voluto da altri se non prevedibile nei limiti accertati
reato originariamente contestato come rapina aggravata
invocato dal ricorrente per una riqualificazione del fatto in furto, ritenuta non accoglibile
la sua applicazione è stata esclusa perché logicamente incompatibile con la rideterminazione sanzionatoria operata in base all'art. 116 c.p.
richiamato in tema di attenuanti; il diniego è stato ritenuto coerente con l'applicazione dell'art. 116, comma 2, c.p.
attenuanti generiche negate con motivazione ritenuta sufficiente
norma richiamata come criterio di esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena
norma richiamata come parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio
citato solo in un richiamo giurisprudenziale, senza essere oggetto della decisione
citato solo in un richiamo giurisprudenziale, senza essere oggetto della decisione
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, quando la motivazione del giudice di merito sia immune da aporie o manifesta illogicità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio secondo criteri alternativi a quelli adottati dal giudice di merito; è invece necessario dedurre specifici vizi logici o giuridici, oppure un effettivo travisamento della prova munito di decisività.
- Quando il giudice di merito qualifica la partecipazione dell'imputato ai sensi dell'art. 116 c.p., valorizzando la prevedibilità dell'evento diverso, il ricorso che pretenda l'assoluzione per non aver commesso il fatto o una diversa riqualificazione del fatto tende a sovvertire un accertamento di merito e, come tale, non è di regola scrutinabile se non nei limiti del controllo sulla congruità logico-giuridica della motivazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere logicamente esclusa quando la ricostruzione accolta comporti una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto e una corrispondente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito, che deve indicare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta la confutazione analitica di ogni elemento favorevole allegato dalla difesa, purché la motivazione non sia arbitraria o manifestamente illogica.
- Il riconoscimento di un'attenuante incompatibile con la qualificazione giuridica del fatto già operata dal giudice di merito non può essere preteso in cassazione se la motivazione sul punto è coerente con l'assetto complessivo della decisione.
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