Cassazione Penale, Sentenza n. 17347/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Jovanovic era stato condannato in primo grado per rapina pluriaggravata e ricettazione. In appello era stato assolto dal reato di ricettazione e la pena per la rapina era stata rideterminata in anni 3 e mesi 6 di reclusione e Euro 800 di multa. Il difensore ha impugnato in Cassazione lamentando, in sintesi: motivazione illogica e inosservanza di norme processuali, errata valutazione della prova (identificazione del reo poco certa), conferma ingiustificata della recidiva e diniego delle attenuanti generiche, ed errore nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato (la difesa sosteneva che la pena detentiva corretta doveva essere anni 3 e mesi 2 e non anni 3 e mesi 6). La Procura generale ha trasmesso una requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137/2020 proponendo l'annullamento limitatamente alla pena detentiva per rideterminarla in anni 3 e mesi 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua sostanza, rilevando che le censure difensive miravano a una rivalutazione del merito e dunque erano inammissibili in sede di legittimità. Tuttavia la Corte ha rilevato un errore materiale nel calcolo della pena detentiva operato dalla Corte di appello: partendo da anni 4 e mesi 9 per effetto della recidiva e applicando la riduzione del terzo per il rito abbreviato, la pena detentiva doveva risultare anni 3 e mesi 2 e non anni 3 e mesi 6. Perciò la sentenza impugnata è stata rettificata limitatamente alla pena detentiva che è stata fissata in anni 3 e mesi 2 di reclusione; resta confermata la restante parte della decisione in appello (assoluzione per ricettazione, multa di Euro 800, conferma della recidiva e diniego delle attenuanti). Inoltre il ricorrente è stato esonerato dalla condanna alle spese e dal pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Usato per rettificare un errore materiale nella sentenza impugnata (correzione del calcolo della pena detentiva) senza rimettere in discussione il giudizio di merito
art. 23 comma 8 del DL 137/2020
Prevede la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; qui la Procura ha formulato una richiesta di annullamento limitata alla pena detentiva
Richiamato con riferimento alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per ricorso abusivo o infondato; la Corte ha esonerato l'imputato dall'onere di tale sanzione e dalle spese vista la rettifica limitata già operata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare il merito della prova: censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili quando implicano un sindacato sul merito.
- Errori materiali o di calcolo nella sentenza impugnata possono essere rettificati in Cassazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. senza annullare l'intero dispositivo.
- La trasmissione di una requisitoria scritta da parte della Procura (art. 23 comma 8 DL 137/2020) può portare a richieste di correzione limitate e specifiche della decisione impugnata.
- Se le motivazioni di merito sono congruenti e ripetute nei due gradi di giudizio, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i rilievi difensivi che mirano a un nuovo esame delle fonti probatorie.
- Quando si impugna in Cassazione bisogna formulare censure specifiche di legittimità (contrasto motivazionale, violazione di norme processuali, errori di diritto o materiali) e non semplici richieste di riqualificazione dei fatti.
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