Ordinanza n. 1780/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 477/2025 emessa dal Comune di Terzigno - Servizio 4 Urbanistica e Ambiente in data 17 novembre 2025; - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Terzigno n. 112 - prot. n. 10261 del 27 settembre 1994, di annullamento della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; - del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994 di annullamento del nulla osta rilasciato dal Comune di Terzigno con riferimento alla concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale; quanto ai motivi aggiunti: - del verbale della Polizia Municipale del Comune di Terzigno prot. n. 18/2026 di accertamento d’inadempienza all’ingiunzione di demolizione di lavori edili abusivi; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e atti presupposti, nonché verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi n. 477/2025, l'ordinanza sindacale del 1994 di annullamento della concessione edilizia del 1987, il decreto ministeriale del 1994 di annullamento del nulla osta paesaggistico o comunque ambientale riferito alla medesima concessione, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti hanno impugnato il verbale della Polizia Municipale del 2026 di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. Il testo non specifica le singole censure di legittimità articolate nel ricorso introduttivo; dà atto soltanto che i provvedimenti presupposti erano già stati oggetto di sospensione cautelare in un distinto giudizio e che su di essi si fonda l'ordinanza di demolizione. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità dell'impugnazione per la non lesività del verbale.
La decisione
La precedente istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo era già stata accolta con ordinanza n. 539 del 19 febbraio 2026, sulla base della sospensione cautelare, in altro giudizio, degli atti del 1994 che avevano determinato l'annullamento della concessione edilizia del 1987 e costituivano il fondamento dell'ordinanza di ripristino impugnata. Con la presente ordinanza il TAR esamina la nuova domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e la respinge, ritenendo insussistenti i presupposti cautelari poiché il verbale di accertamento dell'inottemperanza non presenta, allo stato, autonoma lesività; il Collegio ha inoltre dato avviso della possibile inammissibilità dei motivi aggiunti. È confermata l'udienza pubblica del 7 gennaio 2027 per la trattazione di merito dell'intero giudizio. Le spese sono rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti è stata respinta per l'assenza di una concreta lesività del verbale impugnato.
Massime di principio
- Il verbale amministrativo che si limiti ad accertare l'inottemperanza a un ordine di demolizione è impugnabile autonomamente solo se produce una lesione concreta e attuale; in difetto di autonoma lesività, il ricorso o i motivi aggiunti proposti contro di esso possono essere dichiarati inammissibili.
- La sospensione cautelare di atti presupposti non determina automaticamente l'accoglimento di ogni successiva domanda cautelare: ciascun atto impugnato deve essere valutato quanto alla propria lesività e alla sussistenza dei presupposti della tutela cautelare.
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